Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente a tempo indeterminato part-time 35 ore categoria D1, Funzionario contabile, può svolgere attività extra-istituzionale presso un altro comune nella forma di prestazione occasionale (con incarico esterno) e nei limiti di 6 mila euro? Inoltre può richiedere il rimborso per la benzina e di usufruire dei buoni pasti?
Un ente locale può incaricare un dipendente di altro comune a tempo parziale sopra il 50%, dietro specifica autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e sulla base di un'apposita disposizione regolamentare, ai sensi dell’art. 53, c. 5, D.lgs. n. 165/2001:
“5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente."
Bisogna però rammentare che gli enti locali, ai sensi dell’art. 54-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, possono fare ricorso ai contratti di prestazione occasionale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e solo nei seguenti ambiti:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
Se sono rispettati questi requisiti, la collaborazione occasionale può essere attivata.
Nel corso di un anno, esse non devono superare i seguenti limiti per il soggetto prestatore e per l’utilizzatore:
a) compensi fino a 5.000 euro, per ogni prestatore, da parte della totalità degli utilizzatori;
b) compensi fino a 10.000 euro, per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;
c) compensi fino a 2.500 euro per ogni prestatore, da parte dello stesso utilizzatore.
Per quanto riguarda il trattamento economico, spetta all’ente, nell’ambito del contratto di lavoro autonomo che stipulerà con il soggetto prescelto, disporre se e in che misura quest’ultimo possa beneficiare del rimborso spese per l’utilizzo del mezzo proprio.
Quanto al buono pasto, si ricorda che il CCNL 16.11.2022 prevede che il servizio mensa o l’eventuale buono pasto sostitutivo sia attribuito ai dipendenti. Ciò esclude i lavoratori autonomi da tale beneficio.
11 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6814, sintomo n. 6915
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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