Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiAd un atto di matrimonio del 1986, trascritto per residenza dello sposo, fu apposta erroneamente un’annotazione di separazione personale. Gli sposi affermano di non essersi mai separati ed effettivamente nel comune di celebrazione del matrimonio (al quale avrebbe dovuto essere inviata l’omologa dal tribunale) non risulta nessuna annotazione. Si chiede se, su istanza degli sposi, sia possibile annullare l’annotazione ex art. 98.
Un’annotazione erroneamente apposta può essere annullata utilizzando lo strumento della correzione per errore materiale di cui all’art. 98 comma 1 del Dpr. 396/2000 ma la relativa annotazione non potrà essere apposta sulla base della dichiarazione dei coniugi ma dovrà essere supportata da una prova documentale. Il suggerimento è quello di richiedere per iscritto alla cancelleria del Tribunale coinvolto di confermare che agli atti della cancelleria non esiste alcuna omologa di separazione a nome dei due coniugi o che il numero del provvedimento (se esiste) non corrisponde ai due coniugi o qualunque attestazione o certificazione che confermi quanto dichiarato dai coniugi.
10 Gennaio 2024 Grazia Benini
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3118, sintomo n. 3153
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Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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