Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia. Modifiche al file XML
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente alla fine dell'anno ha delle ore di lavoro straordinario eccedenti (ore che non possono essere pagate). Si chiede se è possibile utilizzarle l'anno successivo mettendole come ore a recupero.
L’art. 32, c. 7, CCNL 16.11.2022 dispone:
“7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.”
Se il dipendente ne fa perciò richiesta, le ore in questione possono essere recuperate, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’ufficio.
Si rammenta che l’ARAN aveva fornito le seguenti considerazioni a proposito (RAL-1402), prestando particolare attenzione a quanto indicato alla lettera h) e in considerazione del fatto che nel quesito si afferma che le ore non possono essere pagate:
“a) le prestazioni di cui si chiede il riposo compensativo devono essere state debitamente autorizzate dal dirigente responsabile, nei limiti quantitativi consentiti dalle risorse assegnate; il dipendente non può richiedere il recupero delle ore spontaneamente rese senza il preventivo consenso del dirigente;
b) il periodo di recupero compensativo deve essere computato ad ore lavorative, corrispondenti alle ore di straordinario prestate;
c) le ore cumulate possono dar luogo anche ad un riposo compensativo pari ad una o più intere giornate lavorative, purché sia rispettato il conteggio delle ore;
d) la fruizione del riposo compensativo deve essere compatibile con le esigenze organizzative e di servizio; a tal fine sono necessarie una tempestiva richiesta al competente dirigente (o al responsabile del servizio) e il consenso preventivo di quest'ultimo sul periodo prescelto dal lavoratore o su altro eventualmente indicato, in via alternativa, dal dirigente;
e) mancando un limite temporale predefinito, entro il quale è consentito la fruizione del riposo compensativo, per dare certezza ai comportamenti e per evitare conflitti interni, ogni ente potrebbe stabilire, attraverso un proprio regolamento aziendale, di stampo privatistico, un termine certo (ad esempio un mese dalla prestazione di lavoro straordinario) entro il quale deve essere comunque operato il recupero;
f) il riposo compensativo non dà comunque titolo a percepire la maggiorazione percentuale del valore del lavoro ordinario; quindi, per ogni ora di straordinario diurno viene riconosciuto un corrispondente riposo compensativo di un'ora, senza che al lavoratore debba essere riconosciuta la maggiorazione prevista del 15%; neppure è possibile riconoscere, in relazione alla stessa ora di lavoro straordinario diurno, al lavoratore un riposo compensativo di 69 minuti, corrispondenti al valore economico dell'ora di lavoro straordinario comprensiva anche della maggiorazione del 15%;
g) l’utilizzazione della disciplina sul riposo compensativo deve essere intesa come alternativa a quella sulla banca delle ore;
h) giova ribadire, per maggiore chiarezza, che il riposo compensativo non può essere imposto d’autorità dal dirigente, ma deve essere sempre richiesto espressamente dal dipendente che ha reso la prestazione di lavoro straordinario. Per questo motivo, le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate devono essere sempre ricomprese nel tetto di spesa assegnato a tale titolo al singolo centro di costo. Infatti, se il lavoratore pretende il pagamento bisogna sempre poter disporre delle necessarie risorse. Alla luce di tali considerazioni, che trovano il loro fondamento nella precisa formulazione delle clausole contrattuali in materia (art.38 CCNL 14 settembre 2000), si devono esprimere dubbi sulla correttezza della prassi seguita da molti enti del comparto di autorizzare prestazioni di lavoro straordinario anche in mancanza o al di là delle disponibilità finanziarie a tal fine predisposte (art.14 del CCNL 1° aprile 1999), imponendo sostanzialmente al dipendente la fruizione del corrispondente riposo compensativo."
9 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6808, sintomo n. 6910
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 21 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: