Iter per l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 comma 2 L. 91/1992: dichiarazione del cittadino e versamento del contributo

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
10 Gennaio 2024

Per quanto concerne la dichiarazione per l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, si chiede se il cittadino debba aver effettuato il versamento dei 250 euro e dimostrare il possesso dei requisiti già al primo atto oppure se i requisiti possano essere dimostrati anche in seguito al primo atto.

Si chiede inoltre, nel caso in cui la dichiarazione fosse carente di qualche elemento, se si debba necessariamente elaborare un atto negativo.

Risposta

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L’articolo 4 comma 2 della Legge 9 febbraio 192, n. 91, dà la possibilità allo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età di acquistare la cittadinanza italiana, rendendo una apposita dichiarazione in questo senso entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Si nota facilmente come sia sempre richiesta una espressione di volontà dell’interessato.

Prima di rendere la dichiarazione di elezione di cittadinanza occorre che l’interessato effettui il versamento di Euro 250,00= quale contributo al Ministero dell’interno (Circolare del Ministero dell’Interno 2 settembre 2009, n. 11501; Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella Legge 1° dicembre 2018, n. 132).

L’ufficiale di stato civile dovrà acquisire la seguente documentazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti stabiliti dalla legge:

1.    passaporto straniero o documento di riconoscimento;

2.    estratto dell’atto di nascita;

3.    informazioni dai diversi comuni in cui l’interessato ha risieduto, circa la continuità della residenza dalla nascita;

4.    documento attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano.

L’ufficiale di stato civile quindi opererà d’ufficio, richiedendo le informazioni ai comuni di residenza e alla Questura. L’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione dell’interessato iscrivendola nei registri di cittadinanza con le formule 80 e 197.

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