Rilascio e contenuto del libretto internazionale di famiglia

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
10 Gennaio 2024

Si chiede quali informazioni debbano essere inserite nel libretto internazionale di famiglia e se sia possibile rilasciare un documento alternativo.

Risposta

La Convenzione Internazionale che ha istituito il Libretto Internazionale di Famiglia è stata sottoscritta Il 12 settembre 1974 a Parigi tra i seguenti Stati: Belgio, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Turchia.

L’Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge 8 luglio 1977, n. 487 (pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 214 del 6 agosto 1977) ed in esecuzione dell’articolo 3 della stessa legge viene emanato il Decreto Ministeriale del 18 ottobre 1978 contenente le caratteristiche strutturali del libretto ed il modello al quale deve attenersi l’ufficiale dello stato civile competente al rilascio (decreto e modello pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 18 novembre 1978).

La Convenzione entra in vigore per il nostro Paese il primo marzo 1979.

Il libretto rilasciato dalla competente autorità nazionale è riconosciuto nell’ambito degli altri Stati aderenti alla Convenzione ai fini della certificazione delle situazioni relative allo stato civile degli interessati. Viene permesso alle autorità dei Paesi dove le persone vanno a vivere di conoscere precisamente la loro identità, completa ed esatta, come la composizione della loro famiglia.

Tale documento diviene quindi un completamento alla documentazione d’identità.

L’adozione del libretto consente di evitare le continue richieste di certificati al Paese d’origine.

Le certificazioni contenute nel libretto hanno la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dall’autorità competente. Gli interessati anziché viaggiare con le singole certificazioni possono presentare il libretto.

Il Ministero per la Funzione Pubblica ha precisato nelle istruzioni contenute nella Circolare n. 3697 del 5 agosto 1989 che il libretto ha sì piena validità nel sostituire gli estratti da atto di stato civile ma, ovviamente, non può sostituire documenti come le copie integrali degli atti di stato civile, se richiesti, né tanto meno documenti di diversa natura, come i certificati anagrafici di stato famiglia.

Il modello di libretto creato dalla Convenzione contiene una formula plurilingue di estratto di atto di matrimonio e diverse formule multilingue di estratti di nascita.

Nel libretto vanno inclusi solo i figli nati dal matrimonio dei genitori intestatari del libretto, mentre i figli riconosciuti all’atto del matrimonio vanno inclusi nel documento da parte dell’ufficiale dello stato civile depositario dell’atto di nascita originale.

Nel caso di una famiglia con più di 6 figli si ritiene che possa essere rilasciato un secondo libretto con lo stesso numero, con espressa menzione in entrambi gli esemplari di tale ulteriore rilascio e dei relativi motivi. In merito ai figli adottivi le indicazioni ministeriali suggeriscono di citarli, in quanto la Convenzione non parla dei figli della «coppia» ma dei «coniugi». Le variazioni dell’atto di matrimonio e gli aggiornamenti relativi alle nascite dei figli devono essere registrate e promosse dai coniugi intestatari del libretto.

L’articolo 2 della Convenzione elenca tutte le enunciazioni che devono essere presenti su questi estratti: le enunciazioni d’origine degli atti di matrimonio e di nascita ma anche quelle che possono modificare o completare questi atti (rettificazione, cambiamento di nome, adozione, divorzio, morte, ecc.).

 Una casella libera è riservata per le «indicazioni diverse» proprie agli Stati contraenti (articolo 3). Nell’estratto dell’atto di matrimonio al richiamo n. 19 si inserisce il regime patrimoniale scelto dai coniugi (l’eventuale scelta della separazione dei beni in base all’art. 162 del Codice Civile, o la scelta della legge straniera da applicare al regime patrimoniale in base all’articolo 30 della Legge 31 maggio 1995, n. 218).

L’articolo 7 della Convenzione fornisce precise indicazioni circa le singole voci da inserire negli estratti: separazione legale (SC), divorzio (DIV), annullamento (A), decesso del marito (Dm), decesso della moglie (Df), decesso di un figlio (De); ovviamente non dovranno essere riportate quelle annotazioni non certificabili.

I vari simboli devono essere seguiti dalla data e dal luogo dell’evento. Il numero di identificazione dei coniugi e di ogni figlio è preceduto dal nome dello Stato che lo ha attribuito.

Le istruzioni ministeriali hanno chiarito che il numero di famiglia ed il numero di identificazione individuale non sono altro che un mero riflesso di ordinamenti degli Stati contraenti e non hanno uno specifico significato nel nostro ordinamento.

Le date sono scritte in numeri arabi: il giorno ed il mese in due cifre, l’anno in quattro. I primi nove giorni del mese e i primi nove mesi dell’anno sono indicati con le cifre che vanno da 01 a 09. Il sesso con le rispettive lettere maiuscole F o M. Le voci invariabili sono stampate almeno in due lingue, di cui una è la lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato in cui il libretto è stato rilasciato e l’altra è la lingua francese.

Al richiamo n. 15 del libretto va indicata l’autorità che ha celebrato il matrimonio vale a dire o l’ufficiale dello stato civile, o il ministro di culto cattolico o il ministro di altri culti.

La casella n. 12 in entrambi i tipi di estratti dovrà contenere la firma dell’ufficiale dello stato civile con relativo timbro, al lato destro.

Nel caso non si abbiano notizie da riportare negli spazi corrispondenti alle caselle nn. 16, 17 e 18, l’ufficiale dello stato civile dovrà barrare gli spazi stessi.

La firma in calce al libretto deve essere apposta dall’ufficiale dello stato civile delegabile per la celebrazione.

9 Gennaio 2024            Andrea Dallatomasina

 

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