Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiQuesto Ente presenta, in avanzo vincolato 2022, un residuo della somma erogata col Fondone 2020 per agevolazioni Tari.
Considerato che, come più volte chiarito dalle varie faq, questa somma non doveva più essere presa in considerazione per le certificazioni successive alla prima, si chiede se con il rendiconto, possa essere eliminata dall'avanzo, non rientrando nella regolazione contabile che dovrà a breve essere definita.
L’art. 1, cc. 506-507, L. 213/2023 dispone:
“506. Al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l’anno 2027 deve essere assicurato un versamento all’entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro».
507. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Le eventuali risorse in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».”
Nelle note di lettura elaborate dagli uffici parlamentari, si legge a proposito:
“La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali, prevista dall’art. 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 – più volte differita nel tempo in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo – è stata da ultimo fissata al 31 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter).
La legge di bilancio per il 2023 (comma 785, legge n. 197 del 2022) è successivamente intervenuta sul comma 1 dell'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, fissando al 31 ottobre 2023 l’adozione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisca i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo e provveda all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato agli enti nel biennio 2020 e 2021.
Riguardo al suddetto decreto, la Relazione tecnica, allegata al maxi emendamento del Governo, sottolinea che i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese sono in fase di elaborazione da parte del Tavolo tecnico (…)”.
Tale "verifica a consuntivo” era stata originariamente fissata al 30 giugno 2021 dall’art. 106, c. 1, D.L. n. 34/2020. Essa è stata poi rinviata più volte rinviata, per effetto dei successivi rifinanziamenti del Fondo, prima al 30 giugno 2022 dall'art. 1, c. 831, L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), poi al 31 ottobre 2022, dall'art. 1, c. 591, L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), infine, al 31 ottobre 2023, dall’art. 13, D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter).
Ora, la scadenza del 31 ottobre 2023 è necessariamente posticipata in attesa del decreto ministeriale che definirà le modalità di verifica.
Ne segue, a nostro parere, che nessuna quota vincolata di avanzo da Fondone 2020 possa essere liberata prima che sia noto il contenuto del decreto anzidetto.
8 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
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