Variazione di bilancio entro il 31 dicembre per un importo maggiore di un contributo regionale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
09 Gennaio 2024

L'ente il 29/12/23 ha ricevuto da parte della regione un contributo il cui stanziamento è previsto in bilancio in entrata e uscita ma di importo inferiore rispetto alla somma erogata.

E' possibile effettuare il 29/12 una variazione di bilancio?

Se sì, con quale atto?

Oppure dobbiamo registrare l'incasso superando lo stanziamento e fare la determinazione presunta dell'avanzo vincolato per poter utilizzare il contributo?

Risposta

L’art. 175, c. 3, TUEL dispone:

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

La variazione descritta nel quesito non appartiene però a nessuna delle fattispecie sopra elencate.

Ne segue che l’ente dovrà:

- accertare la maggiore entrata incassata;

- determinare l’avanzo presunto vincolando la relativa quota per l’utilizzo del contributo;

- eventualmente, applicare il punto 8.11 all. 4/2, D.Lgs. 118/2011

Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente...”.

8 gennaio 2024             Massimo Monteverdi

 

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