Indicazioni sull’indennità parentale: aumentata dal 60% all’80% della retribuzione
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUna dipendente è stata in congedo parentale presso altro Ente dal 04.05.2023 al 06.09.2023.
E' corretto conteggiarlo come 4 mesi e 3 giorni o come 126 giorni?
Quindi è corretto conteggiarli come mesi o giorni da calendario?
In tal caso si verifica una differenza di 3 giorni.
Tale quesito è necessario ai fini del calcolo del residuo da utilizzare presso il nostro Ente.
Il congedo a cui si riferisce il quesito è quello disciplinato dall’art. 32, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 151/2001 che dispone:
“1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. (…) Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; (…)”.
L’art. 45, c. 5, CCNL 16 novembre 2022 prevede a proposito dei congedi ex art. 32, D.Lgs. n. 151/2001 che:
“5. I periodi di assenza (…) nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. (…).”
L’ARAN aveva chiarito a proposito quanto segue:
“Le disposizioni contenute nell’art. 32 del citato D.Lgs.n.151/2001, in materia di congedi parentali, stabiliscono che la dipendente, trascorso il periodo di congedo di maternità, ha diritto a fruire di un periodo continuativo o frazionato di congedo parentale (a giorni ma non ad ore) non superiore a 6 mesi.
La richiamata norma, dunque, individua il periodo complessivo per la fruizione del congedo parentale, esprimendone la durata in mesi (periodo non superiore a sei mesi).
Non vi è invece alcuna indicazione in merito alla durata in giorni di tale periodo.
Si ritiene che, in mancanza di un’esplicita indicazione al riguardo, si possa secondo buon senso e ragionevolezza, fare riferimento ad una durata convenzionale di 30 giorni per ciascuno dei mesi indicati dalla norma di legge. (…)”
Ne segue che una fruizione continuativa del congedo in oggetto che decorre dal 4 maggio e si conclude alla data del 6 settembre comporta l’utilizzo di quattro mesi e tre giorni.
Ponendo convenzionalmente la durata di un mese in 30 giorni, la dipendente ha ancora diritto ad usufruire di un mese e 27 giorni di congedo.
8 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6805, sintomo n. 6907
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 6993/2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: