Mobilità esterna da società in house a ente locale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
08 Gennaio 2024

E' possibile il passaggio diretto (mobilità) di un dipendente di un’azienda municipalizzata in house, assunto con concorso pubblico, dalla municipalizzata al Comune, socio al 100% della stessa municipalizzata, con medesimo ruolo (impiegato amministrativo)?

Risposta

L’art. 19, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016 dispone:

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.”

Il rapporto di lavoro alle dipendenze di una società in house è dunque un rapporto di lavoro di natura privatistica.

Ora, per quanto l’art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 disponga:

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa”, il comma prosegue chiarendo che sono "fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. (…)

Dunque, per quanto il tema della mobilità tra società partecipate ed ente locale sia trattato dall’art. 19, c. 8, D.Lgs. n. 175/2016, esso riguarda una specifica fattispecie, quella della reinternalizzazione del servizio interessato con conseguente “riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale”.

Nel caso generico di un lavoratore assunto dalla società partecipata (con procedura pubblica), la normativa vigente non dispone nulla su un'eventuale mobillità volontaria dalla società all’ente locale.

E, in effetti, l’art. 30, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 dispone:

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.”

Il punto è quello di chiarire se ai dipendenti delle società in house è possibile attribuire lo status di dipendente di un’amministrazione pubblica.

L’ARAN ha negato recisamente tale possibilità: “(…) non è consentito il passaggio diretto (ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001) dei dipendenti di aziende private agli enti locali”.

Secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro, v. nota 18 febbraio 2021, n. 301 poi:

In proposito l’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 chiarisce che "salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. 

Il comma 2 del medesimo articolo dispone, altresì, che tali società stabiliscano, con propri provvedimenti, "criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" prevedendo che, in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trovi diretta applicazione il suddetto art. 35, comma 3.

Tale disposizione, che identifica le fonti di disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico, fornisce un metodo che deve orientare l’attività dell’interprete, vincolandolo ad applicare il regime privatistico del rapporto di lavoro anche ai dipendenti delle società a controllo pubblico fintantoché non si palesi una deroga espressamente dettata dal legislatore; deroga che, attesa la sua natura, dovrà essere oggetto di stretta interpretazione."

In definitiva, l’assenza di una norma che autorizzi espressamente e in via generale la mobilità dalla società in house all’ente locale richiede di agire con prudenza, limitando il raggio d’azione degli enti all’applicazione dell’unica fattispecie oggi regolata dalla legge per il passaggio di lavoratori dalla società partecipata all’ente locale: il distacco o comando temporaneo previsto dall’art. 19, c. 9-bis, D.Lgs. n. 175/2016:

9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026”.

5 gennaio 2023             Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6801, sintomo n. 6903

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