MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiDesidero sapere come viene calcolata la Tari nel caso di società srl che svolge lavori agricoli vari (cippatura del legname) per conto terzi.
Ai sensi dell’art. 1, cc. 641-642, L. n. 147/2013:
“641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”
Nel caso descritto dal quesito, si tratta di identificare i locali e le aree occupati dalla società in oggetto, verificando, per determinare la tariffa corretta, se in essi si svolga:
- un'attività industriale con capannoni di produzione (classe 14);
oppure
- un'attività artigianale di produzione beni specifici (classe 15).
Se nei locali suddetti si producono esclusivamente rifiuti speciali (considerando che i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura sono rifiuti speciali), la loro superficie sarà esclusa dalla TARI, come previsto dal comma 649:
“649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
Si consideri in generale che per i produttori di biomasse le aree di produzione e di stoccaggio non sono soggette a tassazione, poiché, appunto vi si producono rifiuti non conferibili al pubblico servizio.
Alle superfici tassabili sopra indicate si aggiungerà quella eventualmente destinata a uffici e comunque ogni altro locale suscettibile di produrre rifiuti urbani.
Si verifichi, inoltre, il vigente regolamento comunale sulla TARI per accertare la presenza di riduzioni forfetarie del tributo, qualora sia documentata una produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo.
In questo caso, il regolamento dovrebbe prevedere l’applicazione all’intera superficie su cui l’attività è svolta di specifiche percentuali di abbattimento.
4 gennaio 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1611, sintomo n. 1691
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport - Decreto 14 aprile 2025
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 5 giugno 2025
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