Iva per spese relative al servizio idrico integrato sostenute con finanziamenti (regionali, POR, comunitari, PNRR)

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
04 Gennaio 2024

Come gestire ai fini Iva le spese relative al servizio idrico integrato sostenute con finanziamenti (regionali, POR, comunitari, PNRR). Il servizio si configura come commerciale per l'ente; per tali spese ove l'Iva sia finanziata con i soldi dell'ente erogatore di norma viene versata con codice 620E, ai fini della rendicontazione. Si richiede quindi un parere, è possibile gestire tale Iva come commerciale e incassarla, o eventualmente recuperarla con minori versamenti 620E futuri?

Risposta

In tema di interventi finanziati da trasferimenti provenienti da soggetti terzi (regionali, statali o comunitari) l’IVA è indetraibile, ai fini del quadro economico di progetto, quando costituisce un costo direttamente sostenuto dal soggetto beneficiario, ossia quando quest’ultimo non può beneficiare della detrazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972.

La RGS, proprio sui fondi PNRR e sulla detraibilità dell’imposta, ha chiarito, con propria circolare n. 21/2021, che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, è rimborsabile solo se non recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, consentendo, per gli investimenti rientranti nell’alveo delle attività di natura commerciale, di poter detrarre l’imposta sul valore aggiunto delle fatture ricevute ex art. 19 del DPR 633/1972 poiché l’attività è tipicamente “commerciale”.

In tal caso, il servizio idrico integrato rientra, invece, tra le attività tipicamente di natura commerciale ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del DPR n. 633/1972Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: … erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore”.

Si ritiene, pertanto, che l’Imposta possa essere ammessa a detrazione ai sensi del richiamato art. 19 del DPR IVA trattandosi di attività commerciale (servizio idrico integrato) attuando le usuali regole contabili e fiscali previste per la gestione IVA attinente alla sfera commerciale. 

3 gennaio 2024             Alessandro Giordano

 

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