Il matrimonio concordatario e la trascrizione tardiva

Approfondimento di Roberta Mugnai

Servizi Comunali Matrimonio
di Mugnai Roberta
24 Febbraio 2018

Il matrimonio concordatario e la trascrizione tardiva

 

IL MATRIMONIO CONCORDATARIO E LA TRASCRIZIONE TARDIVA

 

Roberta Mugnai

 

 

In base agli accordi stipulati tra lo Stato italiano e la Santa Sede (Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 così come modificati dalla legge 25 marzo 1958 n.121 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984) il parroco deve inviare all’ufficiale dello stato civile il matrimonio concordatario entro cinque giorni dalla celebrazione.

La modalità con la quale deve avvenire l’invio non viene specificata, pertanto non può considerarsi tassativa la consegna a mano dell’atto, essendo comunque valida anche la spedizione postale.

E’ da notare, inoltre, che la norma parla di “invio” entro il termine tassativo di cinque giorni, non che l’atto deve pervenire all’ufficiale di stato civile entro cinque giorni; ciò che conta, dunque, è che la spedizione postale sia avvenuta entro i cinque giorni previsti e non oltre, non conta, invece, quanto l’atto sia pervenuto.

Qualora l’invio dell’atto di matrimonio avvenga oltre i cinque giorni, l’ufficiale di stato civile deve opporre rifiuto motivato alla trascrizione (art.7 D.P.R. 396/2000) restituendo l’atto.

La trascrizione è ancora possibile, ma soltanto se l’istanza viene presentata dai due contraenti il matrimonio o anche da uno di loro con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro (art.8 Legge n.121/1984).

Nella pratica troviamo le indicazioni di come procedere nella formula n.73 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 aprile 2002 che in sintesi riproduce le seguenti ipotesi:

  1. la richiesta di trascrizione viene fatta in forma scritta da entrambi gli sposi ed è fatta pervenire o presentata personalmente;
  2. la richiesta di trascrizione viene fatta in forma scritta da uno degli sposi accompagnata dal documento trasmesso all’altro coniuge di comunicazione della volontà di far trascrivere l’atto: entrambi i documenti vengono fatti pervenire o presentati personalmente dallo sposo richiedente;
  3. la richiesta di trascrizione viene fatta verbalmente da entrambi gli sposi e l’atto di matrimonio trascritto viene sottoscritto dagli sposi richiedenti;
  4. la richiesta di trascrizione viene fatta verbalmente da uno degli sposi presentando un atto di consenso alla trascrizione dell’altro coniuge, fatto pervenire o prodotto personalmente all’ufficiale dello stato civile da chi ha richiesto la trascrizione. Lo sposo richiedente sottoscrive l’atto trascritto;
  5. la richiesta di trascrizione viene fatta verbalmente da uno degli sposi accompagnata dal documento trasmesso all’altro coniuge di comunicazione della volontà di far trascrivere l’atto. Lo sposo richiedente sottoscrive l’atto trascritto.

In tutte queste casistiche è comunque necessario (come specificato anche nel N.B. della predetta formula n.73) per gli sposi richiedenti di dimostrare che entrambi hanno “conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione”.

Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 l’ufficiale di stato civile è tenuto a reperire d’ufficio la certificazione sul mantenimento dello stato libero. La normativa si applica, com’è noto sia ai cittadini italiani che ai cittadini comunitari

Il matrimonio, una volta trascritto, acquista effetti civili dal momento della celebrazione.

19 febbraio 2018

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