Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiSi chiese se nella comunicazione di avvio attività per Guest House senza somministrazione di alimenti e bevande va comunque presentata da parte dell'Utente la SCIA Sanitaria in base all'ART. 6, REG. CE N. 852/2004. Anche senza somministrazione questo SUAP deve inviare comunque la pratica per competenza alla ASL?
Si premette che, ai sensi dell’Articolo 26, comma 2, della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2017, n. 13, “L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato alla presentazione della SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ove costituito, del comune competente in cui la struttura è situata.”.
Il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, al punto 4, n. 75 della tabella A allegata, prevede la SCIA unica, in quanto corredata di SCIA sanitaria da inviare alla Asl, in riferimento alle attività ricettive per le quali è previsto il servizio di somministrazione.
Nel caso di attività ricettiva extralberghiera di Affittacamere o Guest House la SCIA deve essere inviata alla ASL soltanto nel caso venga dichiarata l’effettuazione del servizio complementare di somministrazione alimenti e bevande ai soli alloggiati.
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