La fattispecie descritta nel quesito può essere assimilata a quella di un lavoratore a tempo parziale verticale per tre ore settimanali (e per quanto un contratto tempo parziale con un numero di ore lavorative così ridotto sarebbe in sé illegittimo).
Tuttavia, non si vede altra alternativa, poiché il comando non può essere assimilato all’utilizzo in convenzione previsto dall’art. 23, CCNL 16.11.2022.
Infatti, come indicato nel comma 2 dell’articolo citato:
“2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione."
Alla problematica della determinazione dei permessi spettanti, si applica perciò, a nostro parere, l’art. 62, c. 9, CCNL 16.11.2022:
“9. (…) I lavoratori a tempo parziale verticale e misto hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia, ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l’orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno. (…)”.
29 dicembre 2023 Dr. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n.6793, sintomo n.6895