Giorno di congedo parentale e successiva concomitante malattia

Risposta del Dr. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
05 Gennaio 2024

Un dipendente a tempo pieno e indeterminato, prende un giorno di congedo retribuito al 100% esempio per il giorno 11 dicembre. Nei giorni precedenti si ammala e comunica all' ufficio del personale la malattia con regolare certificato telematico di giorni 2 inerenti il 10 e 11 dicembre, continuando la malattia per il 12 e il 13. Il dipendente perde il diritto al congedo o viene sospeso e quindi può recuperarlo in base alle sue necessità?

Risposta

Nel caso di congedo parentale, l’insorgere di una malattia nello stesso periodo in cui sarebbe stato utilizzato invece il giorno di congedo determina l’interruzione della fruizione di quest’ultimo.

L’ARAN si era espresso in questo modo nell’Orientamento applicativo RAL-873, sostenendo che il lavoratore potesse interrompere la fruizione del congedo in caso di malattia, citando anche un analogo parere del Dipartimento per gli Affari Sociali. 

A tal fine, il lavoratore chiede "la trasformazione del titolo dell'assenza, da congedo parentale in assenza per malattia, presentando la necessaria documentazione”. 

In materia trova applicazione, da quel momento in poi, la generale disciplina delle assenze per malattia ex art. 48, CCNL 16.11.2022.

Per l’utilizzo successivo della giornata di congedo parentale non usufruito, il dipendente presenterà una nuova domanda all’ente.

Si veda anche la circ. INPS n. 8/2003 che in riferimento al trattamento economico nel caso di “malattia della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) insorta durante la fruizione del congedo parentale, anche oltre 60 gg. dall’inizio del congedo stesso (che, come è noto, è frazionabile), il periodo di protezione assicurativa non inizia a decorrere e la malattia stessa, debitamente notificata e documentata, deve essere indennizzata (in misura intera), ove ne ricorrano i presupposti, secondo i limiti e le modalità previsti dalla relativa normativa, ovviamente nella presunzione, salvo diversa indicazione del genitore interessato, che quest’ultimo intenda sospendere la fruizione del congedo parentale."

Ora, per gli enti locali, per i quali non è previsto alcun indennizzo da parte dell’INPS, si procede comunque con la sostituzione del giorno di congedo con quello di malattia.

29 dicembre 2023   Dr. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n.6795, sintomo n.6897

 

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