FISCO OGGI – 28 dicembre 2023
Servizi Comunali Avvisi accertamentoFISCO OGGI
28 Dicembre 2023
Corretto non applicare la normativa con cui il legislatore intendeva tutelare le attività economiche durante il Covid facendo slittare fino al 28 febbraio 2021 la possibilità di notificare gli atti.
28 Dicembre 2023
Corretto non applicare la normativa con cui il legislatore intendeva tutelare le attività economiche durante il Covid facendo slittare fino al 28 febbraio 2021 la possibilità di notificare gli atti
Sogei clessidra tempo
La Cgt di II grado Piemonte, con la sentenza n. 432 del 23 ottobre 2023, ricorda che, in caso di invito al contraddittorio finalizzato all'adesione, se tra la data di comparizione e la decadenza dell'accertamento vi sono meno di 90 giorni (in ipotesi: invito per fine ottobre 2020), il termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo è prorogato di 120 giorni, quindi, non si applica la disciplina di cui al decreto “Rilancio”, che obbligava l'ufficio a emettere l'atto entro il 31 dicembre.
Un'agenzia assicurativa, costituita sotto forma di Sas, vendeva prodotti assicurativi di una determinata società.
Un ufficio dell'Agenzia delle entrate piemontese richiedeva, tramite questionario, della documentazione per l'anno 2015, documentazione che la società forniva.
Successivamente, il contribuente riceveva la notifica di un avviso di accertamento per maggiori ricavi per un determinato importo, contenente l'invito al contradditorio fissato per la fine di ottobre del 2020, che terminava con esito negativo.
I contribuenti - società e soci - presentavano ricorso contestando la decadenza dal potere di accertamento e l'insussistenza della pretesa impositiva, ma la Ctp di Cuneo, interpellata dai ricorrenti, respingeva il ricorso.
La parte contribuente interponeva gravame, sostenendo che, per l'anno 2015, gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati entro il 31 dicembre 2020. Infatti - questa la tesi degli appellanti - l'articolo 157, comma 1, Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha emanato una norma straordinaria in base alla quale gli atti che scadevano entro il 31 dicembre 2020 dovevano anche essere emessi entro tale data, ma notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Invece, l'articolo 5, comma 3-bis Dlgs n. 218/1997 (norma ordinaria) prevede che, in caso di invito a comparire notificato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per notificare gli atti, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni. Vi è un evidente conflitto di norme perché la prima parla di emissione (per la prima volta) disgiunta dalla notificazione e la seconda parla di proroga solo in un caso particolare.
I principi generali - sosteneva l'appellante - prevedono che la norma eccezionale prevalga sulla norma ordinaria: con la prima norma era chiara la volontà del legislatore, che intendeva, in tal modo, tutelare le attività economiche durante la pandemia del Covid 19, facendo slittare fino al 28 febbraio 2021 la possibilità di notificare gli atti (che dovevano, in ogni caso, essere emessi entro il 31 dicembre 2020).
In definitiva, l'atto doveva essere emesso entro il 31dicembre 2020 e notificato non prima del 1° marzo 2021 mentre, nel caso in esame, gli atti erano stati emessi nel 2021.
Nel costituirsi nel processo di secondo grado, l'ufficio sosteneva, dal canto suo, di essersi avvalso legittimamente della proroga di 120 giorni e aveva tempestivamente emesso l'atto nel 2021 notificandolo nel mese di marzo 2021, dal momento che l'articolo 157, comma 1, decreto “Rilancio” riguarda solo gli atti che scadono “normalmente” il 31 dicembre 2020.
La decisione del Collegio piemontese
La Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte premette che l'articolo 5, comma 3-bis, Dlgs n. 218/1997, prevede che, nel caso in cui tra la data dell'invito a comparire e quella della data di scadenza del termine per notificare gli atti intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza (fino all'anno 2020 l'emissione e la notificazione avevano una unica data di decadenza) è prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.
Nel caso specifico, l'invito di comparizione era previsto per la fine di ottobre del 2020 e, quindi, la data di scadenza del potere di emissione e notificazione dell'accertamento era prorogato al 30 aprile 2021.
Tra l'altro - spiega la Corte - quanto precede non viene scalfito dall'articolo 157, comma 1, Dl n. 34/2020, che riguarda la decadenza dal potere accertativo, eccezionalmente scisso in due: uno è il termine per l'emissione dell'atto, e l'altro quella della notifica, in quanto il termine di decadenza, nel caso sottoposto al Collegio piemontese, era previsto per il 30 aprile 2021.
In questi termini, sussiste un orientamento giurisprudenziale di merito, che ha avuto occasione di chiarire che “non può riconoscersi la decadenza del potere impositivo: in applicazione del citato art. 5, comma 3-bis D.Lgs. n. 218/97 e tenuto conto che l'invito era stato notificato in data 9.10.2020 per la comparizione fissata il giorno 28/10/2020, l'Ufficio si è legittimamente avvalso della proroga del termine di 120 giorni dalla scadenza ordinaria del 31.12.2020 ed ha tempestivamente notificato l'atto in data 4.3.2021. Può ritenersi che, in presenza di invito al contraddittorio, la notifica dell'atto di accertamento trovi la sua scadenza comunque entro il 30.4.2021, senza soggiacere alla procedura di emissione nel 2020 e di notifica nel 2021 prevista dall'art. 157 Dl Rilancio, poiché questa riguarda gli atti che scadono <<naturalmente>> nel 2020” (cfr Cgt Trieste n. 81/2022).
INPS – 5 giugno 2025
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: