Risposta del Dr. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente ha sottoscritto un contratto tempo indeterminato in data 01/09/2022 quale FEQ (Funzionario Elevate Qualificazioni). Il 14/05/2023 si dimette per iniziare una nuova esperienza presso altro ente; si avvale poi di quanto previsto dal CCNL per la conservazione del posto, rientrando all'ente di provenienza il 06/11/2023. Si chiede se è corretto l’operato dell’Ente, tenuto conto che alla data delle dimissioni il dipendente aveva maturato 20 giorni di ferie, che non sono state riconosciute e che invece il dipendente richiede.
L’art. 26, c. 1, CCNL 16.11.2022 dispone:
“1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.”
Il lavoratore in oggetto si è perciò avvalso della citata facoltà e l’ente ha accolto la domanda avendo verificato quanto previsto dal successivo comma 4: “(…) la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente."
Per effetto delle dimissioni presentate il 14 maggio 2023, l’originario rapporto di lavoro si è estinto (si rammenta che le dimissioni sono atto unilaterale ricettizio e come tale l’ente ricevente può solo prenderne atto poiché le stesse sono irrevocabili).
Ne segue che per effetto dell’estinzione vengono meno tutti gli istituti economici di cui il lavoratore non ha usufruito prima di dimettersi.
Anche l’ARAN ha precisato quanto segue:
“(…) con le dimissioni (finalizzate all’assunzione presso il nuovo ente), il precedente rapporto di lavoro si è estinto, con il conseguente venire meno di tutte le situazioni soggettive del lavoratore che hanno trovato fondamento in esso, comprese le ferie maturate e non fruite. Queste, infatti, come detto, o avrebbero essere godute prima di tale momento o, in alternativa, proprio per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, avrebbero dovuto formare oggetto di monetizzazione, nel rispetto della disciplina contrattuale, purché prima della legge n.135/2012 (…)”.
Esclusa senza dubbio la monetizzazione (non autorizzabile in presenza di una cessazione per scelta del dipendente, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 95/2012), i giorni di ferie non goduti non possono dunque essere trasferiti al nuovo rapporto di lavoro.
Correttamente, perciò, l’ente locale ha negato la richiesta del dipendente.
27 dicembre 2023 dr. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6788, sintomo n.6890
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
I benefici per gli Enti Locali e i cittadini
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
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