Risposta del Dr. Eugenio de Carlo
QuesitiL’Ente con determinazione ha provveduto ad affidare ad uno specialista esterno la lavorazione delle pratiche di cittadinanza italiana, presentate presso il nostro Comune, creando alla stessa persona il profilo a nome suo per poter lavorare. Si chiede se la creazione di tale profilo a soggetto esterno (non dipendente comunale) è consentita dal punto di vista normativo.
L’art. 14 del TUOEL precisa che il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
L’art. 2 del DPR 223/89 e ss.mm.ii. recante il regolamento della popolazione italiana residente dispone che il sindaco, nella predetta qualità, può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.
In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.
Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Pertanto, salvo l’attribuzione di compiti ausiliari di collaborazione nella forma di appalti di servizi previsti dal Codice dei contratti, lo svolgimento proprio e tipico delle funzioni predette possono essere delegate solo ed esclusivamente a impiegati comunali e, in via eccezionale e temporanea, a impiegati non di ruolo (ossia a tempo determinato e non in dotazione organica) idonei e formati.
27 dicembre 2023 dr. Eugenio De Carlo
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