Affidamento incarico a legale e obbligatorietà DURC
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv.to Elena Conte
QuesitiÈ stato affidato con determina a contrarre affidamento diretto la gestione dell'asilo per importo 30.000 consultando l'operatore MEPA ma non usando la piattaforma, l'affidamento è già stato dato trattasi di un servizio urgente. È stata sbagliata la procedura? In caso affermativo, quale modo potrebbe esserci per sanare l'atto senza annullarlo? Si può fare una rettifica alla determina e convalidare l'atto con un Rdo sul Mepa?
Si rappresenta che è comunque possibile acquistare fuori dal Mepa qualora il ricorso all’esterno persegua la ratio del contenimento della spesa pubblica. Di tale specifica condizione dovrà esserne dato conto, ovviamente, nella motivazione della determinazione a contrattare.
Tale assunto è stato sostenuto anche dalla Corte dei Conti, sez. contr. dell’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 con la quale ha risposto ad un quesito presentato da una provincia in merito alla corretta interpretazione della novella normativa recata dal d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
L’unica ipotesi in cui sono da ritenersi consentite procedure autonome rispetto agli acquisti sul Mepa è quella in cui il bene o servizio non sia disponibile sul Mepa, ovvero, pur disponibile, si appalesi, per mancanza di qualità essenziali, inidoneo rispetto alle necessità dell’amministrazione procedente.
Come peraltro evidenziato dai magistrati contabili dell’Emilia, infatti, nel caso in cui il mercato libero offra prezzi inferiori rispetto a quelli catalogati sul Mepa, la stazione appaltante, nell’ambito del sistema del mercato elettronico, ha la possibilità di procedere all’acquisto, negoziando con il fornitore prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti o servizi pubblicati sui cataloghi on line.
Infatti, il sistema di configura come “un mercato aperto cui è possibile l’adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi relativi alla categoria merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella o quelle asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul Me.PA.”
Il Collegio, richiamata la ratio della normativa finalizzata alla revisione e all’ottimizzazione della spesa pubblica, ammette, quindi, la possibilità di acquistare fuori dal Mepa (sul così detto “mercato libero”), qualora i prezzi risultino più convenienti per la pubblica Amministrazione, “pur evidentemente, nella indispensabile giustificazione delle oggettive motivazioni del mancato esperimento della procedura della richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla procedura da parte dell’offerente migliore, che dovrà, comunque, rispettare, ai sensi dell’art. 327 del D.P.R. 207/2010, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli art. 38 e 39 del codice dei contratti pubblici”.
Si attesta sullo stesso avviso anche la deliberazione n. 64/2014 del 10 novembre 2014 ad opera della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria.
L’acquisto fuori dal Mepa è legittimo, quindi, quando la pubblica Amministrazione riesca a dimostrare l’effettiva convenienza economica di tale scelta e tale condizione dovrà essere dettagliata e descritta analiticamente nella motivazione dell’atto.
In caso contrario, l’acquisto fuori dal Mepa determina:
Stante quanto sopra e ferma restando l’autonoma valutazione se l’affidamento diretto operato già “regga”, dal punto di vista motivazionale, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, sarebbe possibile procedere secondo quanto ipotizzato nel quesito, mediante una RDO “a convalida”, solo qualora sussistano i presupposti sopra indicati, evitando situazioni elusive dei principi del Codice degli appalti e ove l’esecuzione dell’appalto non sia stata ancora iniziata.
27 dicembre 2023 F.to Avv. Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2879, sintomo n. 2950
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Dipartimento per la trasformazione digitale – 29 maggio 2025
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
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