Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dr. Massimo Monteverdi
QuesitiNel mese di dicembre 2023 l'ente ha deciso di erogare ai dipendenti l'anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale ex art. 3 del D.L. 145/2023. Un dipendente con la qualifica di Agente di polizia municipale ex cat. C ha presentato successivamente le dimissioni volontarie in quanto vincitore di concorso presso altro ente con data di cessazione il 27/12/2023. L'anticipo ivc liquidato deve essere recuperato o ciò accadrà al momento della liquidazione degli arretrati contrattuali 2022-2024?
L’art. 3, c. 1, D.L. n. 145/2023 precisa che:
“l’emolumento è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli (…)”.
Inoltre, come indicato nelle schede di lettura elaborate dagli uffici parlamentari:
“L’articolo 3 specifica che l’incremento in oggetto viene disposto a valere sul 2024, configurando dunque un anticipo che andrà poi scontato (nel 2024) dall'erogazione della medesima indennità o dagli aumenti a regime che vi saranno con i rinnovi contrattuali.”
In assenza di interpretazioni ufficiali che chiariscano gli aspetti pratici dell’erogazione, si ritiene che l’ente abbia due possibilità:
- conguagliare a dicembre l’anticipo, lasciando che sia il nuovo ente a erogarla a partire da gennaio 2024, come previsto dalla Legge di bilancio di prossima approvazione;
- non conguagliare a dicembre 2023 l’importo anticipato, attendendo la sottoscrizione del nuovo contratto e in sede di erogazione degli arretrati procedere a erogare all’ex dipendente solo l’eventuale differenza tra incrementi tabellari e IVC anticipata.
27 dicembre 2023 dr. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6784, sintomo n. 6886
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 28 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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