Diritto di accesso dei consiglieri comunali e peculiari
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Risposta del Dr. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se, un dipendente che timbra uscita per assemblea sindacale e successivamente entrata per continuare il normale lavoro, il tempo dedicato all'assemblea è valido per poter ottenere il buono pasto o non è da considerare.
L’art. 35, c. 2, CCNL 16.11.2022 dispone:
“2. Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.”
Non vi è dunque un orario minimo di lavoro fissato dal contratto al di sotto del quale non spetta il buono pasto, ma solo la durata minima della pausa.
Per quanto riguarda la partecipazione ad assemblee sindacali, si rammenta che l’art. 4, c. 1, CCNQ 4 dicembre 2017, che regola il diritto di assemblea, sancisce il diritto dei dipendenti di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali idonei concordati con l’amministrazione, per 10 ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le norme di miglior favore contenute nei CCNL di comparto o di area.
Posto che spetta in ogni caso all’ente regolamentare nello specifico l’erogazione del buono pasto ai propri dipendenti, nel rispetto delle prescrizioni minime fissate dal contratto, si ritiene che nulla osti al riconoscimento del buono pasto al dipendente che rientra al lavoro dopo un’assemblea sindacale, purché tra timbratura in uscita e in entrata siano trascorsi almeno trenta minuti.
L’ARAN ha infatti ricordato che “la partecipazione ad assemblea sindacale, durante l’orario di lavoro, non comporta alcuna decurtazione della retribuzione, ma non può essere equiparata (…) ad un periodo di tempo “effettivamente lavorato”.”
21 dicembre 2023 Dr. Massimo Monteverdi
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Ministero dell’Interno – Circolare 28 maggio 2025, n. 55
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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