Imu se con sentenza di divorzio gli ex coniugi stabiliscono volontariamente l'assegnazione dell'abitazione familiare

Risposta del Dr. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
21 Dicembre 2023

Un contribuente risulta avere in comproprietà con la ex moglie una casa, che con sentenza di divorzio è stata assegnata a lei. La ex moglie da una certa data non utilizza più l'abitazione come abitazione principale, è corretto che per l'immobile paghino al 50% i contribuenti o deve pagarci la ex moglie al 100% in quanto assegnata alla stessa con sentenza di divorzio? Preciso che la ex moglie, assegnataria della casa, ha trasferito la sua residenza in altro comune. 

Si chiede pertanto se a seguito trasferimento di residenza del coniuge assegnatario l'IMU è dovuta da entrambi i proprietari al 50%.

Risposta

Il comma 741 della legge 147/2013 inserisce nelle assimilazioni alla abitazione principale “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”.

Medesimo principio anche se non esplicitamente indicato deve trovare applicazione anche per le annualità precedenti l’entrata in vigore della nuova IMU (anno 2020).

L’assegnazione con diritto di abitazione resta in essere fino ad un eventuale sentenza successiva, richiesta da una delle parti e finalizzata alla dimostrazione del venir meno della tutela della persona fragile (il figlio).

Nella sentenza in esame, i coniugi hanno volontariamente ripartito il loro patrimonio, senza che sia intervenuta una vera e propria assegnazione della casa coniugale a tutela del minore. Per questo motivo, non si è instaurato il diritto di abitazione in capo a nessuno dei due coniugi che restano, pertanto, sono restati responsabili dell’imposta, ognuno per la propria quota di possesso.

21/12/2023  Dr. Luigi D’Aprano

 

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