Dimissioni da capogruppo di maggioranza e indicazione dello stesso come consigliere di minoranza

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
21 Dicembre 2023

Nel 2019 le elezioni amministrative sono state vinte da unica lista, quindi è stato a suo tempo individuato un unico capogruppo consiliare, ovviamente solo di maggioranza. Nel 2022 detto capogruppo si distacca dal gruppo ma restando Consigliere. In seguito alle dimissioni da capogruppo di maggioranza (non da consigliere) è corretto qualificare e indicare detto amministratore come consigliere di minoranza? in caso positivo quali adempimenti amministrativi andrebbero adottati?

Risposta

In base agli orientamenti ministeriali (v., ad es. parere dell’11.11.20 Min. Interno), in linea generale, l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38, comma 3, art.39, comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00).

La materia deve, comunque, essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art.38 del citato T.U.O.E.L.. Giova richiamare la pronuncia del T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. di Trento, sent. n.75 del 2009, la quale ha precisato che "il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'art.67 della Costituzione ... pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori, pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica, con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza".

Nel caso di consigliere che non si riconosce in alcun gruppo e che non può costituirne uno in base al regolamento dell’ente, questo confluisce nel c.d. gruppo misto, la cui qualificazione  è data dal fatto che questo comprende tutti i consiglieri che non si riconoscano in alcun altro gruppo presente in consiglio o che siano stati espulsi da questi senza possibilità di trovare ulteriore collocazione e che non necessariamente siano qualificabili come minoranza od opposizione rispetto alla maggioranza consiliare.

Resta fermo, comunque, che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un'interpretazione (eventualmente anche autentica attraverso l'adozione di deliberazione assunta con le stesse maggioranze previste per l'atto la cui disposizione viene interpretata) delle norme statutarie e regolamentari di cui lo stesso si è dotato.

19 dicembre 2023         Eugenio De Carlo

 

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