Rilascio di certificazioni anagrafiche in esenzione dall’imposta di bollo alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
20 Dicembre 2023

Si chiede un parere sulla possibilità di rilasciare certificazioni anagrafiche in esenzione dall’imposta di bollo per le società trasporto pubblico che chiedono una verifica anagrafica ai sensi dell'art.43 della L.445/00.

Risposta

I gestori privati di pubblici servizi, al pari delle pubbliche amministrazioni, per l’istruttoria del procedimento sono tenuti ad acquisire d’ufficio i dati e i documenti che siano in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni che sono tenute a certificare.

Tutto ciò è espressamente previsto da:

  • l’articolo 18 comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone “Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”;
  • l’articolo 43 comma 1 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dispone “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”.

Per quanto riguarda gli eventuali costi l’articolo 43 comma 5 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dispone “In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.“.

Quindi, in attesa della sottoscrizione degli accordi di fruizione o l’accesso attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), l’ufficiale d’anagrafe che riceverà la richiesta di certificazione da parte di una pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio dovrà procedere al rilascio di quanto richiesto, senza oneri, apponendo sul certificato, come espressamente indicato nella FAQ del Ministero della P.A. e Semplificazione del 27 febbraio 2012, nel certificato anagrafico la seguente dicitura «Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio».

18 Dicembre 2023         Andrea Dallatomasina

 

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