Iscrizione anagrafica di dipendente pubblico che lavora all’estero e profili giuridici per l’iscrizione di cittadini in caso di accertamenti negativi per motivi di studio o lavoro

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
19 Dicembre 2023

Un dipendente pubblico presso ICE di Roma esercita un’attività di lavoro subordinato presso la sede distaccata di Berlino. Lo stesso risulta residente a Roma con tutta la famiglia ma, citando la Convenzione di Vienna, pretende di mantenere la residenza fiscale in Italia senza essere iscritto all'AIRE e pertanto chiede di trasferire la propria residenza e della famiglia (moglie con figli minori) presso il nostro Comune (dove la madre risiede), senza esserci fisicamente.

Come procedo?

 

Risposta

L’AIRE è un pubblico registro nel quale vengono iscritti i cittadini in possesso della cittadinanza italiana che risiedono all’estero, ovvero un archivio anagrafico nel quale vengono raccolte in modo sistematico, le schede individuali e di famiglia relative ai cittadini avente la cittadinanza italiana che dimorano stabilmente all’estero oppure a seguito di eventi relativi allo stato civile avvenute all’estero (nascita o acquisto della cittadinanza italiana).

Vi sono però determinate categorie di cittadini italiani che, pur abitando all’estero, non possono ottenere l’iscrizione tra cui i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con Legge 9 agosto 1967, n. 804 (articolo 1 comma 9 lettera b) della Legge 27 ottobre 1988, n. 470);

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 9 lettera b) della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, non sufficiente la qualifica di dipendente a tempo indeterminato dello Stato in servizio all’estero ma si richiede che il loro servizio prestato all’estero rientri nelle funzioni che attribuiscano loro le prerogative proprie del personale diplomatico e consolare, cioè la notificazione alle autorità locali effettuata ai sensi delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche fatta a Vienna il 18 aprile 1961 e sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, entrambe ratificate con la Legge 9 agosto 1967, n. 804.

Il riferimento alla due Convenzioni anzidette fa sì che vi sia un contenuto oggettivo della posizione di tali dipendenti dello Stato (e non di qualsiasi amministrazione pubblica italiana, seppure in servizio all’estero), contenuto dato dalla notifica, con la conseguenza che non è di per sé il solo rapporto di lavoro con lo Stato, il servizio all’estero, magari la titolarità del passaporto di servizio, ma la condizione fondamentale è data dalla notifica a termini di dette Convenzioni.

Si tratta di una posizione che presenta i vantaggi dell’oggettività, unitamente a quelli della documentabilità, che importa la concorrenza dei tre elementi: rapporto di lavoro con lo Stato italiano, tipologia del rapporto di lavoro e “notifica” a termini delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963.

Ne consegue che i dipendenti dello Stato che siano in servizio all’estero, ma che non siano stati “notificati” alle autorità locali quali facenti parte del corpo diplomatico o consolare, andrebbero iscritti nell’AIRE.

Consiglio pertanto di acquisire notizia della notifica all'autorità locale mediante il Consolato italiano all'estero competente per territorio sulla scorta di quanto comunicato dall’interessato.

Nel caso descritto, il cittadino lavoratore all’estero, potrebbe mantenere l’iscrizione anagrafica in Italia mutandola nel vs. comune (da Roma a San Donato di Lecce) ma per far ciò occorre fare riferimento al concetto di "residenza anagrafica", così come definito dalla normativa anagrafica e dalla Giurisprudenza.

Ricordo che l'articolo 3 comma 2 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, al comma 2, dispone che "Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata".

Meglio ancora, si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza del 14 marzo 1986, dove afferma che “La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.

Dunque NON sempre e NON necessariamente, la presenza fisica di una persona è elemento determinante ai fini dell'accertamento del requisito della residenza e, di conseguenza, del diritto all'iscrizione anagrafica.

In alcuni casi (nemmeno tanto rari) gli accertamenti dei vigili saranno sempre negativi e non per questo, queste persone possono restare senza iscrizione anagrafica, ma, se hanno la disponibilità di un alloggio nel quale dichiarano di abitare ogni qual volta ne abbiano la possibilità, sebbene anche molto raramente e per brevi periodi, quello va considerato il "luogo di residenza".

Si tratta di persone che, legittimamente, sono "a casa" raramente, per motivi di lavoro, di studio, di stile di vita, ecc.

Quindi se la persona descritta nel quesito ha la disponibilità dell'alloggio (è di sua proprietà e non risulta affittato ad altri oppure nell’abitazione ove sono iscritti i famigliari che vi abitano), accertato che la dichiarazione circa il motivo dell'assenza e cioè il lavoro all’estero al vero, accertato che tale abitazione ha le caratteristiche minime indispensabili per abitarvi, seppure saltuariamente, che la famiglia dimora stabilmente e realmente nel comune e il cittadino rientra spesso, l'ufficiale d'anagrafe potrebbe iscrivere questa persona nel luogo dichiarato, anche se gli accertamenti non potranno che essere negativi, per ovvie ragioni.

18 Dicembre 2023         Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3079, sintomo n. 3113

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×