Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiDa accertamenti effettuati dalla polizia locale è emerso che un soggetto non ha la dimora abituale nella via dichiarata ma in un’altra via. Ho invitato la persona a rendere la dichiarazione anagrafica ma non si è presentato. Adesso devo avviare il procedimento d'ufficio e inviargli l'avvio del procedimento. Si chiede se dopo l'avvio del procedimento è necessario disporre ulteriori accertamenti alla polizia locale e se dopo l'avvio del procedimento valga il silenzio assenso.
Il silenzio assenso opera solo ed esclusivamente nei procedimenti ad istanza di parte; caso tipico il procedimento di iscrizione o mutazione avviato su istanza della persona interessata, che segue le regole introdotte dall’art. 5 D.L. n. 5/2012 (c.d. residenza in tempo reale). Difatti, in applicazione di quanto previsto dal comma 1 secondo periodo dell’art. 18-bis d.P.R. n. 223/1989 “Se entro tale termine [entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni n.d.r.] l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata”.
Nei procedimenti d’ufficio non solo non opera il silenzio assenso, ma l’iter procedimentale è quello ordinario, ossia iniziativa e avvio del procedimento, istruttoria e adozione del provvedimento finale, mentre nei procedimenti ad istanza di parte la sequenza è: avvio del procedimento, adozione del provvedimento entro due giorni, istruttoria e conclusione del procedimento con provvedimento di conferma del primo provvedimento fatto entro i due giorni (o silenzio assenso se questo secondo provvedimento non viene adottato) oppure con provvedimento di annullamento e ripristino della posizione anagrafica precedente.
Ciò premesso, dopo la comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio, l’ufficiale d’anagrafe deve gestire la fase istruttoria, prevedendo gli accertamenti necessari alla adozione del provvedimento finale di mutazione anagrafica da un indirizzo all’altro del comune; qualora l’ufficiale di anagrafe ritenga che gli elementi a sua disposizione siano più che sufficienti per adottare il provvedimento finale, può anche non disporre ulteriori accertamenti; tuttavia, deve trattarsi di elementi solidi ed univoci; ben potrebbe, per disporre di ulteriori prove, avvalersi di quanto previsto dall’art. 4 della legge anagrafica n. 1228/1954, norma che affida all’ufficiale un amplissimo potere istruttorio che prevede anche la possibilità di interpellare, al fine della regolare tenuta dell’anagrafe, enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.
Chiaramente gli elementi istruttori raccolti, compresi gli accertamenti della polizia locale, andranno a sostegno della motivazione del provvedimento.
Un consiglio finale; nulla vieta che l’ufficiale d’anagrafe, al fine di semplificare la procedura inserisca nell’invito - rivolto al cittadino - a presentarsi per regolarizzare la posizione anagrafica anche l’avvio del procedimento. In sostanza, viene predisposto l’invito a presentarsi, assegnando una data entro la quale l’interessato deve ottemperare, con l’avviso che se entro il termine assegnato non viene resa la dichiarazione si avvierà il procedimento d’ufficio; in tale invito/comunicazione devono essere inserite tutte le informazioni tipiche della comunicazione di avvio del procedimento.
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