Risposta del Dott. Luigi Oliveri
QuesitiIn riferimento ad un Funzionario a tempo indeterminato, in aspettativa non retribuita per incarico dirigenziale a tempo determinato nello stesso Ente, nel 2024 raggiunge il requisito contributivo per pensione anticipata, si chiede se sia possibile trattenere il funzionario in servizio fino al 31/12/2026, alla luce dell’art. 11 co. 1 DL 105/2023, avendo raggiunto i requisiti per il collocamento a riposo obbligatorio.
Non si condivide la soluzione prospettata, per una serie di considerazioni, lasciando in disparte il problema rilevantissimo della conduzione di un duplice rapporto di lavoro (uno quiescente ed uno attivo) col medesimo datore e della verifica dell’effettivo possesso, da parte del funzionario incaricato come dirigente a contratto, dei particolarissimi requisiti soggettivi imposti dall’articolo 19, comma 6, del D.Lgs 165/2001.
Il trattenimento in servizio previsto dall’articolo 11, comma 1, del d.l. 105/2023, convertito in legge 137/2023 riguarda con ogni evidenza personale di qualifica dirigenziale di ruolo, che cessi dal servizio in quella qualifica.
Nel caso di specie, invece, il dipendente, come rilevato, conduce due rapporti di lavoro. Uno attivo, a tempo determinato, condotto ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs 267/2000 e dell’articolo 19, comma 6, del D.Lgs 165/2001; l’altro quiescente per effetto dell’aspettativa, a tempo indeterminato.
Il pensionamento riguarda il rapporto di lavoro di ruolo, quello nella qualifica di funzionario. Dunque, non c’è il requisito soggettivo per il trattenimento in servizio.
D’altra parte, l’istituto del trattenimento in servizio non è applicabile a rapporti di lavoro a termine, che sono destinati necessariamente a concludersi col conseguimento del termine dedotto in contratto, in nulla influenzabile e correlabile alla vicenda del pensionamento.
18 dicembre 2023 Luigi Oliveri
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6744, sintomo n. 6847
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