Ciascuno dei registri delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti può essere suddiviso in più registri sezionali a seconda dell’esigenza dell’Ente, ferme restando le modalità di compilazione e tenuta di cui agli artt. 23 (registrazione delle fatture), 24 (registrazione dei corrispettivi) e 25 (registrazione degli acquisti) del DPR n. 633/1972. A chiarirlo è la Circolare ministeriale n. 27 del 1972 che ha disposto “Ciascuno dei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 può essere suddiviso in più registri o conti sezionali (per tipo di attività, per territorio, per intermediari, etc.) secondo le esigenze delle singole imprese, ferma l'osservanza delle modalità stabilite dai cennati articoli per la compilazione e tenuta dei registri stessi”. Dalla lettura della norma ne deriva che la suddivisione in sezionali sia una facoltà rimessa al soggetto piuttosto che un obbligo normativo. Facoltà confermata anche dall’art. 36 del DPR IVA il quale, al comma 3, prevede che “I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività'”. Il citato art. 36 del DPR IVA aggiunge che “Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili”.
Dalla lettura dei commi 2 e 4 dell’art. 36, inoltre, è possibile ravvisare i casi in cui risulti obbligatoria la tenuta di sezionali, ossia allorquando:
- Vi sia un esercizio contemporaneo di attività di impresa e di arti o professioni;
- Vi sia una attività di commercio al minuto per la quale il contribuente utilizzi il metodo della c.d. “ventilazione dei corrispettivi“;
- In caso di esercizio di attività agricola, soggetta a regime forfetario di cui all’articolo 34 del DPR n. 633/1972;
- In caso di esercizio di attività di intrattenimento, giochi e spettacolo, di cui agli all’art. 74 c. 6 e art. 74 quater c. 5 DPR n. 633/72.
Si ritiene quindi che l’obbligo di tenuta dei sezionali si obbligatoria solo nei casi sopraelencati; diversamente la scelta è discrezionale.
Si pone in evidenzia, tuttavia, che la scelta se optare o meno ad appositi sezionali dipenda anche dalla natura delle operazioni effettuate nell’esercizio delle diverse attività di impresa: si pensi, ad esempio, ai casi in cui, nell’esercizio di talune attività, vengano poste in essere operazioni esenti e quindi il meccanismo di detrazione dell’imposta avvenga con il metodo del pro-rata. La gestione cumulativa, in tal caso, potrebbe sottrarre un beneficio in termini di detrazione d’imposta.
15 dicembre 2023 Alessandro Giordano
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