Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiPer la liquidazione di una fattura relativa al servizio di tesoreria, affidato ad una banca, in sede di verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 il soggetto è risultato inadempiente.
La tesoreria ha risposto che non si deve emettere mandato perché sarà prodotto il provvisorio di uscita che si provvederà a regolarizzare. Si chiede conferma del corretto iter da seguire.
Alla luce della situazione rappresentata nel quesito, certamente inusuale, di un Tesoriere (ruolo generalmente svolto da un istituto bancario) che risulta inadempiente a seguito della verifica di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non appare condivisibile la richiesta rivolta all’Ente dal Tesoriere stesso di soprassedere al pagamento e di attendere il provvisorio da regolarizzare. Al riguardo si osserva che il Tesoriere è tenuto ad osservare le prescrizioni di legge, di regolamento e della convenzione stipulata per il servizio di tesoreria: per quanto concerne i pagamenti, gli stessi debbono essere effettuati in conformità delle disposizioni dell’Ente, e in particolare sulla base degli ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall’Ente.
Il paragrafo 6.3 del principio contabile applicato n. 4/2 prevede che nei soli casi espressamente previsti dalla legge è possibile che il tesoriere provveda direttamente al pagamento di somme prima dell’emissione del mandato da parte dell’ente (ed in tal caso dà luogo alla emissione di “provvisori di uscita” che l’Ente è tenuto a regolarizzare entro termini prestabiliti mediante emissione a posteriori del mandato di pagamento): il Tesoriere quindi può effettuate pagamenti in assenza di mandato esclusivamente nei casi previsti dalla legge (come ad esempio per le delegazioni di pagamento dei mutui: art. 220 del TUEL) ovvero per le fattispecie che possono essere previste nella convenzione di tesoreria (le fattispecie che sono a tal fine previste nelle convenzioni di tesoreria riguardano generalmente le somme dovute dall’Ente per obblighi tributari, per iscrizione a ruolo ovvero a seguito di ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del TUEL).
Tanto premesso, si evidenzia che - fatto salvo il caso che la convenzione di tesoreria, peraltro non conosciuta, preveda la facoltà per il Tesoriere di disporre autonomamente il pagamento a proprio favore del compenso spettante per il servizio dallo stesso svolto, ipotesi che si ritiene quantomeno improbabile - il Tesoriere non ha titolo legittimante per effettuare di propria iniziativa il pagamento di detto compenso, pagamento che dovrà invece essere disposto dall’Ente secondo le normali modalità e procedure (liquidazione della spesa ex art. 184 del TUEL, rispetto del termine di 30 giorni previsto dal d. lgs. n. 231/2002, verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, ecc.).
Si ritiene pertanto di dover suggerire all’Ente di invitare il Tesoriere a non procedere autonomamente al pagamento in assenza di mandato, evidenziando la irregolarità di un eventuale pagamento autonomamente disposto, irregolarità che non consentirebbe la successiva emissione del mandato di regolarizzazione, pagamento che non potrà poi essere ammesso a discarico in sede di parificazione del conto che il Tesoriere dovrà rendere al termine dell’esercizio.
14 dicembre 2023 Ennio Braccioni
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