Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiUna pubblica amministrazione è debitrice verso la regione di un debito idropotabile per il periodo 1981-2004. Ai fini del saldo dello stesso è stato concordato un piano di rateizzazione; la regione riemette fatture al comune in formato xml per il credito vantato, indicando sulle stesse esigibilità immediata anziché scissione dei pagamenti.
L'ente accetta le fatture e liquida anche l'Iva al fornitore, il comune potrà detrarre l'Iva in dichiarazione?
Si ritiene non corretta l’emissione di fatture verso il comune senza applicazione dello split payment ex art. 17- ter, DPR 633/72.
Il regime sanzionatorio connesso alle operazioni effettuate con il meccanismo dello "split payment" è stato esplicitato dall'Agenzia delle Entrate con circ. 15/E/2015 e circ. 27/E/2017.
Violazioni commesse dall'acquirente
In caso di omesso o tardivo versamento dell'IVA derivante da split payment (per conto del fornitore), l'acquirente è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato tardivamente (art. 13 del D.Lgs. 471/97); è in caso possibile avvalersi della riduzione in base al “ravvedimento operoso” ex art. 13 del D.Lgs. 471/97.
Regolarizzazione da parte dell'acquirente
Nel caso in cui l'acquirente (il comune in questo caso) riceva una fattura irregolare per un'operazione in split payment, è tenuto a versare l'imposta secondo le regole della scissione dei pagamenti.
Violazioni commesse dal fornitore
Nel caso di mancata indicazione sulla fattura della dicitura "scissione dei pagamenti" o "split payment" da parte del fornitore, si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro, come disposto dall'art. 9 co. 1 del DLgs. 471/97.
Regolarizzazione del fornitore
Per le fatture emesse con erronea applicazione dell'IVA ordinaria o con erronea indicazione dello split payment, il fornitore dovrà procedere a "regolarizzare" tale comportamento con l'emissione di apposita nota di variazione ex art. 26 co. 3 del DPR 633/72 e l'emissione corretta di un nuovo documento contabile.
Fatta questa doverosa premessa, una volta “sanata” la fatturazione senza applicazione dello split payment, l’IVA relativa alle suddette operazioni potrà essere portata in detrazione se riferibile ad un’attività commerciale rilevante IVA e nella misura prevista dagli artt. 19, 19-bis, 19-bis1, 19-bis e 19-ter, DPR 633/72.
13 dicembre 2023 Fabio Bertuccioli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4913, sintomo n. 4955
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Fisco Oggi – 20 maggio 2025
Ministero dell’Interno - Comunicato del 14 maggio 2025
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