Detrazione Iva in dichiarazione relativa a fatture relative ad un debito idropotabile verso la regione

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
14 Dicembre 2023

Una pubblica amministrazione è debitrice verso la regione di un debito idropotabile per il periodo 1981-2004. Ai fini del saldo dello stesso è stato concordato un piano di rateizzazione; la regione riemette fatture al comune in formato xml per il credito vantato, indicando sulle stesse esigibilità immediata anziché scissione dei pagamenti.

L'ente accetta le fatture e liquida anche l'Iva al fornitore, il comune potrà detrarre l'Iva in dichiarazione?

Risposta

Si ritiene non corretta l’emissione di fatture verso il comune senza applicazione dello split payment ex art. 17- ter, DPR 633/72.

Il regime sanzionatorio connesso alle operazioni effettuate con il meccanismo dello "split payment" è stato esplicitato dall'Agenzia delle Entrate con circ. 15/E/2015 e circ. 27/E/2017.

Violazioni commesse dall'acquirente

In caso di omesso o tardivo versamento dell'IVA derivante da split payment (per conto del fornitore), l'acquirente è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato tardivamente (art. 13 del D.Lgs. 471/97); è in caso possibile avvalersi della riduzione in base al “ravvedimento operoso” ex art. 13 del D.Lgs. 471/97.

Regolarizzazione da parte dell'acquirente

Nel caso in cui l'acquirente (il comune in questo caso) riceva una fattura irregolare per un'operazione in split payment, è tenuto a versare l'imposta secondo le regole della scissione dei pagamenti.

Violazioni commesse dal fornitore

Nel caso di mancata indicazione sulla fattura della dicitura "scissione dei pagamenti" o "split payment" da parte del fornitore, si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro, come disposto dall'art. 9 co. 1 del DLgs. 471/97.

Regolarizzazione del fornitore

Per le fatture emesse con erronea applicazione dell'IVA ordinaria o con erronea indicazione dello split payment, il fornitore dovrà procedere a "regolarizzare" tale comportamento con l'emissione di apposita nota di variazione ex art. 26 co. 3 del DPR 633/72 e l'emissione corretta di un nuovo documento contabile.

Fatta questa doverosa premessa, una volta “sanata” la fatturazione senza applicazione dello split payment, l’IVA relativa alle suddette operazioni potrà essere portata in detrazione se riferibile ad un’attività commerciale rilevante IVA e nella misura prevista dagli artt. 19, 19-bis, 19-bis1, 19-bis e 19-ter, DPR 633/72.

13 dicembre 2023         Fabio Bertuccioli

 

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