Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiDovendo liquidare a dicembre 2023 i gettoni di presenza anno 2020-2021 ai consiglieri comunali si chiede se gli importi spettanti sono assoggettati a tassazione separata.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. f), D.P.R. n. 917/1986, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
“f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (…)”.
Ai sensi dell’art. 17, c. 1, D.P.R. n. 917/1986:
“1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (…)
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (…)”.
Dal quesito non si evince il motivo per il quale i gettoni degli anni 2020 e 2021 siano liquidati solo a dicembre 2023.
Si può escludere che ciò avvenga per effetto di leggi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti.
Quanto alle cause non dipendenti dalla volontà delle parti, si può far riferimento alla risoluzione Agenzia delle Entrate 13 dicembre 2017, n. 151 nella quale si legge:
“(…) qualora nel medesimo periodo d'imposta siano erogati eccezionalmente emolumenti arretrati relativi a più anni, in quanto, ad esempio, la semplificazione delle procedure ha comportato una accelerazione dei pagamenti, si può assumere che il maggior ritardo nella erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l'assoggettamento delle stesse alla tassazione separata.
Ciò risulta in linea con la ratio, sopra evidenziata, posta alla base della tassazione separata, tesa ad evitare che, nei casi di redditi riferiti a più annualità e percepiti in ritardo per cause indipendenti dalla volontà delle parti, il sistema di progressività delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente per vicende, a lui non imputabili, che alterano la periodicità dei pagamenti.”
Se ne deduce che anche nel caso descritto nel quesito i gettoni 2020-2021 liquidati in ritardo nel 2023 possano essere assoggettati a tassazione separata, in ragione dell’assenza presumibile di cause fisiologiche nell’erogazione di tali somme.
11 dicembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6728, sintomo n. 6831
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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