Autenticazione sottoscrizione dell’accettazione della candidatura e soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino chiede l'autentica di firma per il passaggio di proprietà della macchina intestata alla nonna a lui. Questa procedura viene fatta regolarmente dal nostro ufficio in circostanze "normali" ma in questo caso la signora risulta essere allettata nella casa di riposo, facendo fatica a firmare autonomamente e soprattutto ci è stato segnalato che non è molto lucida (non ho avuto modo di accertarmene di persona). Come mi devo comportare rispetto a quanto chiede il nipote?
L’articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispone: «L’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego».
Il Ministero dell’Interno - Dip. affari interni e territoriali con Circolare del 27 ottobre 2006, n. 3 prot. 15700/AA.GG./1410 ha chiarito che il compito del pubblico dipendente è quello di accertare l’identità della persona che sottoscrive l’atto e di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Inoltre «rimanendo esclusa, pertanto, qualsiasi attività di accertamento o valutazione riguardanti il contenuto dell’atto, si ritiene che la normativa di riferimento sia quella dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000. (...)».
Quindi, dal 2006, l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni, aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati, può essere effettuata presso gli uffici comunali ed i titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista (STA).
Per il caso descritto abbiamo due problemi da affrontare: il venditore non può recarsi in comune per la sottoscrizione dell’atto e il venditore potrebbe essere impossibilitato alla sottoscrizione.
Per il primo problema circa la possibilità di recarsi al domicilio (o altro luogo nel territorio comunale) a raccogliere la sottoscrizione della persona allettata nella Casa di Riposo ricordo che il Ministero dell’Interno nella circolare del 27 ottobre 2006, n. 3 ha ritenuto che il legislatore abbia inteso lasciare all’autodeterminazione del Comune la facoltà di individuare in base alla propria organizzazione, gli uffici cui assegnare la titolarità di tale compito.
Altra questione è quella relativa ai requisiti necessari per richiedere una attività di autenticazione presso l’abitazione o presso il luogo in cui si trova la persona impossibilitata a recarsi presso il Comune.
Il dPR 28 dicembre 2000, n. 445, non prevede alcuna disciplina pertanto per una corretta valutazione dei casi bisognosi, pertanto sarebbe opportuno che ogni Comune si dotasse di un apposito regolamento che stabilisca condizioni e modalità per accedere al servizio.
Per quanto riguarda il secondo problema relativo all’autentica della sottoscrizione di ciechi, sordi e di chi non sa o non può firmare, il Ministero della Giustizia, con nota del 24 aprile 2009 n. prot. 018.003.001-5, modificando il precedente orientamento espresso con nota del 3 ottobre 2006, ha precisato che “per le persone affette da cecità che non sono in grado di apporre la propria firma occorre fare riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 18 aprile 1975, n. 18, in base alle quali la sottoscrizione va effettuata con un segno di croce. Se la persona non è in grado di sottoscrivere con il segno di croce, dovrà essere riportata la dicitura “impossibilitato a sottoscrivere”, accompagnata dalla sottoscrizione di due testimoni fiduciari della persona impossibilitata a sottoscrivere, identificati tramite esibizione del documento di identità in corso di validità i cui estremi vanno riportati nel testo dell’autentica (in alternativa, va allegata fotocopia del documento di identità). Per gli altri casi di soggetti che non sanno firmare o non possono firmare per cause impeditive diverse dalla cecità occorre fare riferimento alle disposizioni previste dall’articolo 4 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, in base alle quali il pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante, attesta nel testo dell’autentica l’impedimento a sottoscrivere.”
Quindi la previsione normativa di cui all’articolo 4 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, è «la dichiarazione di chi non sa o non può firmare» (comma 1) e «la dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute» (comma 2).
Se la dichiarante capace di intendere e di volere ha una impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell'incapacità fisico/materiale di reggere una penna) al posto della firma si scriverà "impossibilitato alla firma per incapacità fisica" e poi si procederà all'autenticazione, il richiedente pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione.
Si ricorda che la capacità di intendere si riconosce nell’idoneità della persona a rendersi conto del valore delle proprie azioni, ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà e, quindi, nella capacità di comprendere il significato del proprio comportamento e di valutarne le ripercussioni, ovvero di darsi una corretta rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta (Cass., n. 13202 del 1990).
Pertanto qualora l’interessata fosse giuridicamente capace ma palesemente impossibilitata a comprendere l’oggetto della dichiarazione da rendere è bene che il funzionario si astenga dal procedere all’autenticazione richiesta e consigli il ricorso all’amministratore di sostegno, eventualmente da far nominare in tempi certamente più brevi rispetto al tutore.
11 dicembre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3064, sintomo n. 3096
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Ministero dell’Interno – Circolare 22 aprile 2025, n. 34
Risposta di Andrea Dallatomasina
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