Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede se sia possibile il passaggio di mansioni da messo notificatore e addetto suap a quello di agente di polizia locale. Il collega è in possesso di diploma ed effettuerà il passaggio in categoria ex C1 dal mese di gennaio 2024 e l'amministrazione comunale vorrebbe che cambiasse il suo profilo professionale diventando agente di polizia locale. È necessario oltre al corso di formazione per la polizia locale altro adempimento? È possibile il cambio di mansioni pur senza concorso per agente di polizia?
La modifica del profilo professionale del dipendente rientra nei poteri datoriali ed è possibile quando si tratti di profili afferenti alla medesima area di inquadramento.
Quindi, sussistendo i requisiti previsti per l’espletamento di specifiche mansioni riconducibili all’area di inquadramento del dipendente, non sussistono impedimenti alla modifica del profilo professionale.
L’art. 52 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento”, per cui tutte le mansioni riconducibili all’area di inquadramento del dipendente sono teoricamente esigibili.
La giurisprudenza conferma tale orientamento (per tutti Cassazione, ordinanza n. 3666 del 12.02.2021).
L’ARAN con l’orientamento applicativo CFL108 del 3.11.2020 ha avuto modo di ribadire che l’equivalenza delle mansioni “ben possa essere considerata espressione di una valutazione di equivalenza di tutte le mansioni ascrivibili ad una stessa categoria aprioristicamente formulata dal contratto collettivo nazionale e perciò intesa in senso formale, statuendo la possibilità di assegnazione al lavoratore di mansioni diverse da quelle del profilo posseduto purché ascrivibili alla medesima categoria secondo la relativa declaratoria professionale come descritta nell’allegato A allo stesso CCNL nel rispetto, ovviamente, degli eventuali specifici requisiti professionali abilitanti previsti per l’esercizio dell’attività di destinazione dalla normativa vigente”. Inoltre “la valutazione di tale equivalenza nel caso concreto costituisce una questione di natura prettamente gestionale relativa all’esercizio del potere direttivo ed organizzativo datoriale”.
11 dicembre 2023 Angelo Maria Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6724, sintomo n. 6827
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