Ordinanza per la messa in sicurezza di un edificio

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
12 Dicembre 2023

Nell'ordinanza contingibile e urgente ex art.54 co. 4 Tuel, al fine di intimare il proprietario a procedere agli interventi per la messa in sicurezza di un edificio, si chiede se il Sindaco debba dettagliare gli interventi specifici necessari o può limitarsi a imporre al proprietario l’individuazione degli stessi da parte di un professionista abilitato. Si chiede inoltre, qualora il proprietario non esegua gli interventi, se il Comune sia obbligato ad intervenire direttamente e a procedere con l'esecuzione in danno.

Risposta

Si premette che l'ordinanza da adottare deve avere i seguenti presupposti tipici che si presumono esistenti nel seguente caso, non avendo a disposizione ulteriori elementi valutativi rispetto alla fattispecie concreta, e che devono comunque esistere in caso di emissione di ogni ordinanza contingibile e urgente, secondo giurisprudenza consolidata:

1- la contingibilità, intesa come attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; il previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che s’intende fronteggiare, corredato da una congrua motivazione che tale presupposto evidenzi;

2- la mancanza di strumenti alternativi, previsti dall’ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale in oggetto;

3- la necessità che, in relazione al suo scopo, il provvedimento non rivesta il carattere della continuità e stabilità di effetti e, pertanto, non ecceda le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente (tra gli altri, si veda Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2007, n. 2109, Consiglio Stato, sez. VI, 27 febbraio 2001, n. 1374; TAR Toscana, sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323; Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 1998, n. 1128; TAR Piemonte, sez. I, 15 gennaio 1998, n. 12).

4- “ … perché le ordinanze in parola non trasmodino in un mezzo di risoluzione delle controversie, l’eventuale situazione individuale da tutelare debba comunque trascendere i confini della lite privata, e comunque essere connotata da gravità e urgenza così estrema da non essere fronteggiabile con gli ordinari strumenti di tutela giudiziaria, posto che, diversamente opinando, l’ordinanza diverrebbe strumento arbitrale, vieppiù privo delle garanzie del contraddittorio e di terzietà del giudicante che la giurisdizione ordinariamente offre. E cioè da escludersi che “l’Autorità possa arrogarsi una funzione di risoluzione di ipotetiche liti o controversie tra privati, che invece è devoluta ad altre forme di tutela, segnatamente a quella civilistica, a pena dell’indebita interferenza dell’Amministrazione in una lite tra privati, priva di ogni rilevanza di interesse pubblico” (Cons. St. n.3369/2016).”
Ciò premesso, ove detti presupposti sussistano in concreto e siano richiamati nell'ordinanza,  l’intervento ordinato deve essere delineato nel provvedimento ordinatorio sindacale negli elementi essenziali da ritenersi necessari all'eliminazione del pericolo e solo a quello, sulla base dell'istruttoria e delle indicazioni  proposte dall'ufficio tecnico comunale in base alle competenze dello stesso, avvertendo, al fine di raggiungere effettivamente il risultato di eliminazione del pericolo, che in caso d’inadempimento si procederà in danno, oltre che alla denuncia per violazione dell’art. 650 c.p..

Il requisito dell’esecutività in danno, del resto, risponde al canone generale di cui all’art. 21 ter legge 241 del 1990 in base al quale il requisito consistente nell'idoneità di un provvedimento ad essere eseguito coattivamente dalla pubblica Amministrazione in caso di inadempimento del destinatario, senza necessità di ricorrere all'Autorità giudiziaria è espressione del potere di autotutela esecutiva della pubblica Amministrazione.

11 Dicembre 2023         Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2856, sintomo n. 2928

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×