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Tar Campania, sentenza n. 4314
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiVorrei sapere se è possibile utilizzare delle somme residue dell'art. 53 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, Decreto Sostegni bis "Fondo di solidarietà alimentare" anche nel corso dell'anno 2023 o 2024.
L’articolo 53 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge n. 106/2021 aveva istituito un fondo di 500 milioni, ripartito tra i comuni per metà in base alla popolazione e per metà tenendo conto del reddito medio pro Capite, destinato a forme di “solidarietà alimentare” oltre che per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
I fondi di cui sopra, assegnati agli enti in relazione alla situazione di emergenza pandemica da Covid-19, hanno natura vincolata e, se non utilizzati, dovevano essere evidenziati come importo non utilizzato nella certificazione che gli enti dovevano trasmettere al MEF entro il 31 maggio u.s. con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022; specularmente gli stessi alla chiusura dell’esercizio 2022 dovevano confluire nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, e rileveranno in sede di conguaglio finale da effettuarsi da parte del MEF a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese sulla base della certificazione inviata, conguaglio che era previsto entro lo scorso 31 ottobre, ai sensi dell’articolo 106 del d.l. n. 34 del 2020, come modificato dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 785, legge n. 197/2022).
Nelle more di conoscere gli esiti della verifica da parte del MEF, le somme di ci sopra, non utilizzate entro l’esercizio 2022, non possono essere utilizzate.
5 dicembre 2023 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4908, sintomo n. 4950
Tar Campania, sentenza n. 4314
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 12 giugno 2025
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