Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Quesitiin merito ad una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della Legge n. 47/85, relativa alla realizzazione del piano interrato di un fabbricato, ancora pendente in Comune perché non completa della documentazione obbligatoria prevista dall'art. 35, ed avendo appurato che gli elaborati presentati a corredo della domanda non corrisponde esattamente allo stato di fatto, chiediamo se sia possibile rilasciare sanatoria in quanto si presume che siano state eseguite opere tra la presentazione della domanda e oggi. La struttura ha una cubatura inferiore a 450 mc.
La giurisprudenza ha precisato che nei procedimenti di condono edilizio la domanda di condono è soggetta alla disciplina di favore vigente al momento della presentazione della domanda e tale disciplina trova applicazione laddove risulti in concreto inverata la fattispecie astratta da essa prevista (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21.4.2023, n. 4074). Ha chiarito, inoltre, che la normativa sul condono postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento di condono, la realizzazione di opere aggiuntive venendo meno l'attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell'istanza di condono, sicché i manufatti oggetto della richiesta, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi al pari degli ulteriori interventi realizzati sugli stessi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.3.2023, n. 2568; TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 18 settembre 2023, n. 13859).
Si ritiene, pertanto, che la provata realizzazione di ulteriori interventi eseguiti fra il momento della domanda di condono e oggi sia di ostacolo al rilascio della sanatoria richiesta (e ferma restando l’assenza, come indicato nel quesito, di ulteriore documentazione necessaria allo scopo).
5 dicembre 2023 Mario Petrulli
Per i clienti Halley: ricorrente QU n. 300, sintomo n. 308
Consiglio di Stato, sentenza n. 3051/2025
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