Pubblicati i decreti di indizione dei cinque referendum popolari abrogativi previsti dall’articolo 75 della Costituzione
Aggiornato il calendario degli adempimenti REFERENDUM 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiSi chiedono delucidazioni in merito all'esonero dal tributo Imu degli alloggi ATER- ALER-ATC alla luce delle seguenti pronunce:
Cgt II grado Puglia n. 204/2023
Cgt II grado Campania n.5782/2023
Cgt II grado Lazio n. 5726/2023
Cassazione 22954/2023
La questione relativa all’esenzione degli immobili posseduti ed assegnati dagli istituti case popolari, è da sempre dibattuta affinchè possano tali immobili essere equiparati agli alloggi sociali, abitazioni assimilate per legge all’abitazione principale e, pertanto, esentate dal pagamento dell’imposta.
In realtà, la normativa prevede per gli immobili degli IACP/ATER una diversa applicazione del tributo. Infatti, il comma 749 della legge 160/2019, in continuità con la normativa precedente prevede che “La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.
Quindi, per tale fattispecie la norma prevede l’applicazione di un’aliquota ordinaria ridotta della detrazione di 200,00 euro similmente alle abitazioni principali classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9; mentre, per gli alloggi sociale che da un punto di vista definitorio rappresentano una situazione abbastanza similare, la norma prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta.
La Sentenza di Cassazione n. 22954/2023, ribadendo precedenti orientamenti prosegue nel non riconoscere l’esenzione agli immobili di proprietà degli IACP/ATER.
In particolare, la sentenza della Cassazione afferma che le previste esenzioni “presuppongono il ricorrere di una duplice condizione costituita dall’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dall’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito» (così Cassazione Sezioni Unite, 26 novembre 2008, n. 28160 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cassazione, 4 giugno 2014, n. 12495; Cassazione, 6 dicembre 2013, n. 27418; Cassazione, 11 maggio 2012, n. 7385)».
Si consiglia, pertanto di proseguire con l’attività accertativa di applicazione dell’imposta agli immobili posseduti dagli IACP/ATER.
5 dicembre 2023 Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente QI n. 970, sintomo n. 1012
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Risposta di Andrea Dallatomasina
Ministero della salute - Ordinanza 19 dicembre 2023
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