Nomina come consigliere di minoranza di un membro del C.d.A. di una ASP che ha svolto due mandati (continuità)

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
07 Dicembre 2023

Si chiede se è possibile nominare un membro del C.d.A di una ASP, che ha svolto due mandati con continuità (il primo con subentro, quindi parziale), come consigliere di minoranza.

Risposta

In base ai sintetici dati offerti si possono fornire le seguenti indicazioni.

In linea generale, ove le disposizioni istitutive e statutarie dell’ASP non pongano alcun limite o divieto, nulla osterebbe alla nuova nomina, salvo verificare l’applicazione del decreto leg. N. 39 del 2013.

Infatti, laddove trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) tali soggetti restano comunque inclusi nel novero delle “aziende ed amministrazioni” di Regioni, Province e Comuni, che l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001».

Le aziende per i servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza-ex IPAB, se mantengono la personalità di diritto pubblico, applicano gli obblighi di pubblicazione previsti dai d.lgs. n. 33 e 39 del 2013 per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, con riferimento sia all’organizzazione sia all’attività di pubblico interesse svolta.

In particolare, l’art. 7 del citato d.lgs. n. 39 del 2013 dispone che a coloro che a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

Il citato decreto precisa che per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» s'intendono esclusivamente gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Quindi, nel caso di specie occorre verificare sia il periodo temporale che la sussistenza o meno in capo al nominato di eventuali poteri gestionali, non rilevando, altrimenti, l’incarico ai fini limitativi di cui sopra.

4 dicembre 2023           Eugenio De Carlo

 

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