Registrazione webinar " PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO NELLA PA, NORMATIVA E OBBLIGHI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA"
presentata dal dott. Giustino Goduti
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiPremesso che il comune non ha la via fittizia, si chiede se sia possibile iscrivere un cittadino come senza fissa dimora inserendo come riferimento fittizio l'abitazione del genitore nello stesso comune.
La via non territoriale (o fittizia, nel linguaggio comune) deve essere istituita al fine di potervi registrare le persone senza fissa dimora. Per chiarezza si riportano le indicazioni dell’Istat contenute nelle “Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico”: “… Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l’iscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta il problema dell’indirizzo da indicare negli atti anagrafici. In tal caso, in analogia al Censimento, che prescrive l’istituzione in ogni Comune di una sezione speciale “non territoriale” nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i “senza tetto”, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’ufficiale di anagrafe (es. via.... seguita dal nome dello stesso comune, via della Casa Comunale, ecc.).”
In sostanza, per una corretta gestione dell’iscrizione delle persone senza fissa dimora, il comune deve istituire una via territorialmente inesistente. La via può essere denominata con un nome di fantasia, nel qual caso è sufficiente, ai fini della relativa istituzione, un provvedimento dell’ufficiale di anagrafe; qualora, invece, si scelga di intitolarla a persona fisica realmente esistita o in memoria di un evento di particolare rilevanza locale o nazionale, la competenza spetta alla Giunta comunale, come per ogni intitolazione.
In generale, la persona senza fissa dimora può essere iscritta non solo ad un indirizzo fittizio, ma anche all’indirizzo corrispondente al luogo di domicilio (es. sede della Caritas, dei servizi sociali ecc.). In tal caso, tuttavia, occorrerà prima avere l’assenso di eventuali soggetti interessati dalla scelta di quell’indirizzo, per evitare di creare loro disagi imprevisti e non dovuti. Riterrei sconsigliabile iscrivere il cittadino indicato nel quesito all’indirizzo di iscrizione anagrafica del genitore, per diverse ragioni che è complesso esporre in questa sede. Occorre, peraltro, scongiurare il rischio che si tratti di persona sedicente senza fissa dimora e che abbia invece una dimora stabile ed effettiva che non intende dichiarare. Nel caso specifico potrebbe trattarsi, in teoria, di persona che ha interesse ad iscriversi come senza fissa dimora ma che in realtà dimora abitualmente all’indirizzo del genitore, circostanza verificabile tramite appositi accertamenti.
In linea generale, per la registrazione della persona senza fissa dimora l’ufficiale d’anagrafe nella fase istruttoria deve disporre accertamenti; naturalmente, si tratterà di accertamenti diversi da quelli effettuati per verificare la veridicità della dichiarazione di dimora abituale; l’intervento dei vigili accertatori o di altro personale incaricato ai sopralluoghi intesi a verificare la dimora abituale non potrà essere di aiuto per accertare la condizione di senza fissa dimora, a meno che il domicilio dichiarato dall’interessato corrisponda ad una sede strutturale situata nel territorio comunale. E’ necessario, invece, che l'ufficiale d'anagrafe accerti la veridicità della sussistenza dell'interesse che lega il richiedente al comune e al domicilio eletto.
In alcuni casi, come già detto, è opportuno, o meglio è necessario che l’ufficiale di anagrafe accerti che il sedicente senza fissa dimora non sia, in effetti, una persona che ha, invece, una dimora stabile effettiva che non intende dichiarare per fini poco nobili.
4 Novembre 2023 Liliana Palmieri
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