Stabilizzazione LSU: nuova erogazione del contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (elenco n. 6)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
QuesitiSi chiedono informazioni in merito all'erogazione di premi per meriti sportivi. Nello specifico, quale tipo di tassazione sia da applicare (se debbano essere gestiti con ritenuta d'acconto) e se sia opportuno gestirli tramite cedolino oppure gestiti in procedura finanziaria.
L’art. 25, comma 6 del D.lgs. n. 36/2021, modificato successivamente dal D.lgs. n. 163/2022, ha definito una nuova disciplina per i pubblici dipendenti che sono anche titolari di rapporti di collaborazione sportiva in forma dilettantistica. A partire dal 1° luglio 2023, ovvero in seguito alla Riforma dello Sport, i premi per meriti sportivi sono soggetti ad un trattamento fiscale diverso rispetto alla vecchia disciplina fiscale.
La tassazione dei premi erogati per meriti sportivi attualmente risulta disciplinata dall’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs n. 36/2021, che stabilisce che “Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Il predetto articolo 30 è inserito nel titolo III del DPR n. 600/1973 (espressamente intitolato “Ritenute alla Fonte”) e disciplina la “Ritenuta sui premi e sulle vincite”, stabilendo al secondo comma che “L'aliquota della ritenuta è stabilita […] nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe”.
I premi, pertanto, non sono assoggettati a contributi previdenziali, ma sono considerati un reddito diverso, tassato alla fonte con ritenuta fiscale del 20% (30% se il percettore è straniero), a rivalsa facoltativa.
È utile ricordare che la ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del premio con modello F24.
30 novembre 2023 Ylenia Daniele
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