Variazioni di generalità su atto di nascita di cittadina con doppia cittadinanza effettuate all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino comunitario residente nel mio comune chiede l'emissione della CIE. Il nome del cittadino è TIZIO-CAIO,SEMPRONIO; il sistema ANPR non accetta segni di interpunzione. Si ritiene di non poter modificare d'ufficio il nome del cittadino straniero così come previsto dall'ordinamento dello stato di appartenenza. Anche la figlia, cittadina italiana nata all'estero, ha lo stesso problema ossia nel nome ha dei segni di interpunzione. Come risolvere il problema per entrambi per la CIE?
I diritti della personalità, fra cui viene comunemente annoverato il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; in altri termini, solo le autorità dello stato di appartenenza del cittadino straniero sono competenti ad attestare le esatte generalità con cui quest’ultimo deve essere identificato, anche al di fuori dello stato d’origine.
Al riguardo, occorre sottolineare che il mantenimento dell’identità del cittadino straniero appare pienamente in armonia con i principi vigenti in materia di diritto all’identità personale che, rientrando tra quelli della personalità, va regolata dalla Legge nazionale del soggetto.
Tale principio di carattere generale è contenuto nella Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980, ratificata dall’Italia con Legge 19 novembre 1984, n. 950, ove si stabilisce all’articolo 1 che “i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla Legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato.”
Questo disposto è stato successivamente ribadito dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” ed in particolare l’articolo 24 comma 1 che in materia di diritti della personalità dispone “L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto” stabilendo che sia la legislazione dello Stato di appartenenza a regolarne la materia.
La Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali 25 Luglio 2003 n. 20 prot. 03005889-15100/325, avente ad oggetto "Iscrizione anagrafica cittadini stranieri" è l'unica fonte tuttora esistente che mette un punto fermo nella intricata questione della registrazione dei dati relativi ai cittadini stranieri.
Per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio in merito all’individuazione della corretta identità dei cittadini stranieri afferma che "… ai fini dell'individuazione della corretta identità degli stranieri è necessario fare riferimento al cennato articolo 14 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, all'articolo 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e alle convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri.
In particolare, l'ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere ad iscrivere il cittadino straniero con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri documenti rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza, tradotti e legalizzati con forme e modalità previste dalla vigente normativa……”.
Quindi le corrette generalità del cittadino straniero vanno desunte, in primis, dal passaporto.
Presumendo che nel passaporto (o nella carta d’identità valida per l’espatrio) del cittadino comunitario sia riportato come nome TIZIO-CAIO, SEMPRONIO, così dovrà essere in ANPR e così dovrà anche essere riportato nel codice fiscale.
Se così fosse e si siano discrepanze tra ANPR (che supporta senza problemi sia i caratteri diacritici e che i segni di interpunzione) e il codice fiscale occorre procedere a collegare le due posizioni direttamente tramite la WebApp di ANPR.
Occorrerà andare nella sezione “Utilità e notifiche” e selezionare la funzione “Risoluzione disallineamenti con Agenzia Entrate”.
Anche per la minore italiana ci si comporterà di conseguenza.
28 novembre 2023 Andrea Dallatomasina
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