Inumazione ceneri a terra vicino ad una salma in comune sito nella Regione Veneto
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
E’ deceduta una persona ed i sei figli hanno disposto la cremazione della salma, al fine di procedere alla successiva tumulazione delle ceneri in un colombaro, dato in concessione ad uno dei figli, in cui è già tumulata la salma della madre – coniuge del defunto. Purtroppo, però, allo stato attuale, a seguito di una diatriba familiare, quasi tutti i figli (nella specie cinque), ivi compreso il concessionario del colombaro, si oppongono alla tumulazione suddetta, rifiutandosi di sottoscrivere la richiesta di apertura del loculo. L’unica figlia che si è presentata a richiedere la tumulazione non è, però, la persona che, all’epoca del decesso della moglie del defunto, aveva sottoscritto la concessione cimiteriale. Ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. di Polizia Mortuaria n. 285/1990, l’autorizzazione alla tumulazione da parte del concessionario è prevista solamente nei casi previsti dal 2° comma e non nelle situazioni del 1° comma del suddetto articolo, in cui, peraltro, rientrerebbe tale casistica. E, poiché il nostro Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria non prevede che venga richiesta alcuna autorizzazione in merito alla tumulazione di salme, resti o ceneri, io richiedo sempre d’ufficio una formale istanza finalizzata all’apertura dei sepolcri, anche per tutelare l’Ente da eventuali future contestazioni. Nel caso in esame, pertanto, anche se tra il defunto e la salma già tumulata intercorre un rapporto di coniugio che per legge è prevalente su qualsiasi altro rapporto di parentela o affinità e, quindi, il defunto avrebbe diritto alla sepoltura in tale manufatto funebre fino al capienza del sepolcro; in assenza di una formale richiesta all’apertura sottoscritta dal concessionario o cmq. almeno dalla maggioranza assoluta dei figli, penso sia opportuno non procedere, al fine di evitare di incorrere in situazioni alquanto spiacevoli. Mi interessa molto un Suo parere, in attesa ho prospettato alla figlia, che si è presentata da me, una richiesta di affido delle ceneri, anche se, pure per tale istanza, occorre il consenso scritto all’affidamento da parte degli altri fratelli.
Gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, come è noto, seguono due criteri, quello dello jure sanguinis ed in subordine quello di poziorità enunciato dall’art. 79 del D.P.R. n° 285/1990.
Lo jus sanguinis è il diritto della consanguineità che si origina proprio dai rapporti di parentela.
il diritto di intervenire per la sepoltura del de cuius non è legato a questioni ereditarie, bensì è “jure sanguinis”, ovvero connesso ai legami di sangue, nella famiglia.
Ciò detto, in una sepoltura privata bisogna distinguere tra la titolarità della concessione e legittimazione a disporre della salma. Quest’ultimo istituto pone su di un piano di parità i parenti nel grado più prossimo, che devono, comunque, agire di comune accordo; la prima è elemento determinante per l’individuazione delle persone a cui e’ riservata la sepoltura in un dato sepolcro in concessione. Infatti, i familiari del concessionario sono, in genere, titolari dello jus sepulchri ma non titolari della concessione, almeno sin tanto che non si verifichi la condizione del subentro.
Bisogna, poi, ricordare come non sia il concessionario a stabilire o individuare chi possa essere sepolto nel sepolcro in concessione, quanto il fatto dell’appartenenza alla famiglia, la quale vanta un diritto di riserva; la definizione di famiglia a tal fine e’ data dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Il concessionario potrebbe ampliare o restringere la definizione di famiglia pre-stabilita come riservataria del diritto ad essere accolta nel sepolcro, fino al limite della capienza fisica, in sede di stipula dell’atto di concessione e solo in questo momento.
L’Amministrazione comunale, laddove intervenga una vertenza fra familiari, ne deve restare estranea, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
Si tenga presente che ossa e ceneri potranno sostare per un congruo tempo nel deposito mortuario del cimitero; trascorso infruttuosamente questo lasso di tempo ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 85 comma 1 ed 80 comma 6 potranno essere depositate in forma indistinta e promiscua in due spazi (ossario e cinerario) adibiti ad accoglierle.
In genere, il conflitto insanabile tra i discendenti o la loro inerzia nell’addivenire ad un accordo producono la fattispecie residuale della dispersione in cinerario comune.
Come alternativa estrema, si tenga presente che, con provvedimento contingibile ed urgente, come chiarito dal Ministero della Salute, in risposta a due distinti quesiti di Comuni (p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003) “il sindaco, ove ricorrano i presupposti, può emanare apposita ordinanza contingibile ed urgente, limitata temporalmente, per disciplinare localmente situazioni che necessitino di interventi urgenti a garanzia della salvaguardia delle condizioni di igiene pubblica e della salute della popolazione”.
Inoltre, in un colombaro, in relazione alla disponibilità di spazio, è consentita la tumulazione di cassettine resti e/o ceneri di defunti che in vita avevano un rapporto di parentela o affinità con il defunto già tumulato; l’unica condizione è che ci sia spazio nel loculo senza compromettere l’integrità o lo stato di conservazione delle bare e che la concessione non sia stata esclusiva per un solo defunto nello stato di cadavere (circolare n° 24/1993, punto 13.3)
Infine, si tenga presente che la sentenza della Corte di Cassazione civile n. 573/1936 asserisce che:
Dott. Pietro Cucumile 19/02/2018
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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