Potere valutativo della prefettura in merito all'istanza di cambiamento del cognome quale espressione del diritto all'identità personale
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn avvocato ci chiede copia del cartellino d'identità di un cittadino per confrontare la sua firma.
È possibile rilasciarla?
Il cartellino della carta d’identità rientra nelle competenze del Sindaco, quale autorità di Pubblica Sicurezza ed è in particolare previsto dall’articolo 290 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Tale preminente finalità identificativa ha portato in passato gli interpreti a schierarsi su due posizioni contrapposte rispetto alla possibilità di consentirne l’accesso o il rilascio di copia, anche in presenza di un interesse diretto, concreto, attuale giuridicamente tutelato.
La tesi negazionista si basa sull’assunto che, trattandosi di documento di pubblica sicurezza è sottratto all’accesso, fatta eccezione per le Forze dell’ordine e per disposizione dell’autorità giudiziaria.
La tesi possibilista invece si fonda essenzialmente sulle seguenti considerazioni:
a) non risultano norme che escludano esplicitamente il diritto di accesso ai cartellini e quindi non è possibile invocare in via analogica il divieto di cui all’articolo 24, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) il Consiglio di Stato si è più volte espresso affermando che “Il rifiuto … di accesso ai documenti è consentito nei casi tassativamente previsti” (Sentenza sez. V n. 266/1998). La giurisprudenza è stata chiamata recentemente a pronunciarsi sul caso si è espressa in favore dell’ostensibilità del cartellino delle carte d’identità. In particolare il T.A.R. Sicilia, Sez. III, nella sentenza n. 5 del 5 gennaio 2011 ha affermato che "“….l’articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dà la definizione di «documento amministrativo» ed in tal senso ammette l’ostensibilità di «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale» (lettera d).
La Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 22 comma 1/b, definisce "interessati" al diritto di accesso, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
Il comma 2 dichiara che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".
Il comma 3 prescrive che "tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6""; tra queste eccezioni non si fa cenno alcuno ai documenti di riconoscimento e/o ai cartellini delle carte d’identità.
A questo punto si possono trarre le debite conclusioni:
a) l'accesso (mediante acquisizione di copia semplice) del documento richiesto è condizionato dall'interesse che il richiedente deve dimostrare; interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso - e sulla sua pertinenza decide il "depositario" del documento;
b) per negare l'accesso pur dopo averne accertato l'interesse, occorre motivare con richiamo alla norma che preveda il diniego per la specifica tipologia di atto: norma di eccezione che in questo caso non risulta.
Per l’accesso agli atti e l’estrazione di copia del cartellino della carta d’identità occorre quindi che il richiedente abbia un interesse giuridicamente rilevante e che nella richiesta scritta di accesso documentale venga dimostrato "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", quindi dovrà pertanto indicare per quale motivo richiede il rilascio della copia del cartellino.
Per quanto riguarda la questione bollo SI o bollo NO, si ricorda che l’istanza di accesso ai documenti amministrativi (articolo 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241) non è soggetta all’imposta di bollo quando è finalizzata all’esame degli atti e anche nel caso in cui venga richiesta copia semplice dell’atto (la mera fotocopia senza alcun timbro o firma del funzionario).
Il tributo è invece dovuto sia sulla richiesta scritta sia sulla copia, quando quest’ultima è rilasciata in forma autenticata (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 151/2001 del 4 ottobre 2001).
27 Novembre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3043, sintomo n. 3075
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Contabilità Accrual - PNRR Riforma 1.15 Ragioneria Generale dello Stato – 19 maggio 2025
Ministero dell’Interno – Circolare 16 magio 2025, n. 48
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: