Rilascio dell’attestato di soggiorno permanente al minore

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
28 Novembre 2023

Si chiede se sia possibile rilasciare l’attestazione di soggiorno permanente ad una bambina con doppia cittadinanza, iscritta per un paio di anni come cittadina brasiliana emigrata in altro paese e poi re-iscritta presso il nostro come cittadina portoghese.

La minore è figlia di una cittadina straniera, proprietaria di un immobile e legalmente soggiornante.

La questura chiede l’attestazione per rilasciare alla mamma la carta di soggiorno permanente.

Risposta

L'articolo 14 comma 1 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, prevede che il riconoscimento del diritto di soggiorno permanente si fonda su due requisiti: la legalità e la continuità del soggiorno.

La Corte di Giustizia Europea, a seguito di un rinvio pregiudiziale disposto dal giudice amministrativo federale tedesco con la sentenza 21 dicembre 2011 nelle cause Ziolkowki e Szeja contro Land Berlin (cause C-424 e 425/2010), individua una serie di concetti preliminari ai fini della definizione della nozione di legalità del soggiorno; in particolare, per la corretta definizione del concetto di soggiorno legale, non esistendo un rinvio alle legislazioni dei singoli Stati membri, si deve far riferimento alla interpretazione data dal legislatore comunitario e dalla Corte di giustizia stessa.

La Corte di Giustizia Europea ha concluso, tra l’altro, che i periodi di soggiorno che il cittadino di uno Stato terzo sul territorio di uno Stato membro, compiuti anteriormente all’adesione di detto Stato terzo all’Unione Europea, devono, essere in assenza di disposizioni specifiche contenute nell’atto di adesione, essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente a norma dell’articolo 16, comma 1 della Direttiva n. 2004/38/CE, purché siano stati compiuti in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, della stessa direttiva.

La nozione di soggiorno legale sottesa ai termini “che abbia soggiornato legalmente”, di cui all’articolo 16, comma 1, della Direttiva del Parlamento Europeo n. 2004/38/CE del 29 Aprile 2004, deve intendersi come corrispondente ad un soggiorno conforme alle condizioni previste da detta direttiva e, segnatamente, quelle previste all’articolo 7, comma 1, della stessa.

Il soggiorno conforme al diritto di uno Stato membro, ma che non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 7, comma 1, della Direttiva del Parlamento Europeo n. 2004/38/CE del 29 Aprile 2004, non può essere considerato come soggiorno “legale” ai sensi dell’articolo 16, comma 1, di essa.

In sostanza, secondo la Corte di Giustizia l’articolo 16, comma 1, della Direttiva del Parlamento Europeo n. 2004/38/CE del 29 Aprile 2004 deve essere interpretato nel senso che non si può ritenere che il cittadino dell’Unione, che abbia compiuto un soggiorno di più di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto nazionale di tale Stato, abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente in conformità a tale disposizione se, durante tale soggiorno, egli non abbia soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 7, comma 1, della stessa direttiva.

La dimostrazione della conservazione, per cinque anni consecutivi, di uno dei requisiti della legalità del soggiorno indicati dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dovrà essere necessariamente documentale.

La dimostrazione da fornire, a carico del cittadino, è relativa al fatto di essere stato in condizione di "soggiorno legale" per almeno 5 anni continuativi. Il principio generale e che nel periodo deve essere stato un lavoratore, oppure un famigliare di lavoratore, oppure deve aver posseduto le risorse necessarie e la tutela sanitaria.

Quindi per avere diritto all'attestato di soggiorno permanente il cittadino comunitario deve avere soggiornato in Italia per 5 anni continuativi e devono dimostrare di essere in possesso di uno tra i seguenti requisiti:

  1. avere lavorato in Italia per cinque anni;
  2. deve dimostrare di avere avuto le risorse economiche e la copertura sanitaria per cinque anni
  3. il famigliare che l’ha a carico deve dimostrare di avere lavorato in Italia per 5 anni continuativi e che per 5 anni è stata a suo carico.

Dovrà altresì dichiarare sotto la sua responsabilità la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, quanto alla continuità e alla legalità del soggiorno quinquennale, e precisamente:

La documentazione idonea alla verifica della sussistenza dei requisiti è la medesima utilizzata per il rilascio dell’attestato di iscrizione anagrafica, con l’ovvia precisazione che tale documentazione deve coprire l’arco temporale dei 5 anni.

Occorre poi precisare che non deve necessariamente trattarsi di requisiti di natura omogenea per i 5 anni; infatti è possibile che il cittadino abbia esercitato attività lavorativa subordinata per un certo periodo, poi abbia esercitato una attività lavorativa autonoma, ovvero abbia avuto disponibilità di risorse economiche ecc. ecc.

Si ritiene che in presenza di eventuali buchi nel periodo di soggiorno sia superabile a patto che l’interessato dimostri per il periodo di vuoto di aver avuto disponibilità di risorse economiche, oltre alla copertura dei rischi sanitari (eventualmente chiedere idonea certificazione all’Azienda USL competente).

In conclusione, il rilascio di ogni attestato di soggiorno permanente presuppone una valutazione seria e rigorosa del possesso dei requisiti per il periodo previsto dalla legge, oltre alla dichiarazione della continuità del soggiorno che non può che essere rimessa alla dichiarazione dell’interessato.

Nel caso prospettato non potendo sottoscrivere la richiesta la minore portoghese sarà la madre brasiliana, esercente la responsabilità genitoriale, dichiarerà per la figlia e potrà richiedere il rilascio dell’attestato permanente.

Dovrà dimostrare che la figlia ha avuto, per il periodo di 5 anni consecutivi, i requisiti previsti dall’articolo 7 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, quindi le risorse economiche sufficienti per mantenersi in Italia senza essere un carico dello stato (ad esempio conto corrente, dichiarazione dei redditi, ecc.) e attestazione copertura sanitaria per tale periodo (da richiedere ad AUSL).

27 Novembre 2023        Andrea Dallatomasina

 

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