Ai sensi dell'articolo 51 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile."
Questo è confermato dal formulario contenuto nel decreto 5 aprile 2002, Allegato B i nubendi, in sede di pubblicazione, devono dichiarare "di essere gli sposi di stato libero e che non osta al loro matrimonio alcun impedimento di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione ai sensi dell'art. 87 del codice civile, né che gli sposi hanno contratto fra loro precedente matrimonio, né che alcuno di essi si trova nelle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 del codice civile, né che risulta sussistere altro impedimento stabilito dalla legge."
La frase relativa ad un precedente matrimonio deve essere intesa come la presenza di un matrimonio valido ed efficace secondo l'ordinamento italiano e, quindi, in grado di esplicare tutti i propri effetti.
Ne consegue che laddove gli stessi fossero sposati tra loro in Italia e, successivamente, fosse stato sciolto il loro matrimonio, oggi non sussisterebbero impedimenti se volessero sposarsi di nuovo tra loro in quanto sono entrambi liberi da vincoli matrimoniali.
27 Novembre 2023 Andrea Dallatomasina
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