Trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
INPS – Messaggio n. 2066 del 30 giugno 2025
In merito al disposto di cui all'art. 1 c. 654 bis della l. 147/2013 e ad una nota Ifel di novembre 2016, si chiede: 1. E’ legittimo non inserire nel piano Tari le somme risultate inesigibili per Tares/Tari nel corso degli anni o eventuale accantonamento FCDE per il periodo del piano Tari? 2. Laddove sussista tale obbligo, deve farsi riferimento alle somme inesigibili o alla quota di accantonamento al FCDE del periodo di riferimento del piano?
La Tassa sui Rifiuti, che giustamente come espresso nel testo del quesito, si poggia sull’algoritmo e sulle regole proprie della TARES al suo interno deve ricomprendere una posta di accantonamento al fondo rischi su crediti (al massimo lo 0,5%, sino ad un massimo del 5%, del monte crediti emesso nell’anno) a cui si andranno ad aggiungere le posizioni definitivamente non riscuotibili, tra i costi comuni diversi, proprie dei piani finanziari precedenti non ancora considerate quali inesigibili.
In ambito di nota IFEL quanto presentato “viene definito incongruo” (punto 3 pag. 13) ma rimane sempre una interpretazione autentica data da un organo di controllo ad oggi non revisionata.
Quanto da valorizzare nei piani finanziari non è legato al computo dell’accantonamento al FCDDE in sede di bilancio di previsione, che ha regole proprie, ma può concorrerne al finanziamento.
Dr. Daniele Lanza 16/02/2018
INPS – Messaggio n. 2066 del 30 giugno 2025
presentata dal dott. Paolo Dolci
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche – Ordinanza 20 giugno 2025
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