Approvazione degli atti della commissione esaminatrice di concorso da parte del responsabile
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNel caso di affidamento di un servizio di riscossione tributi da parte del Responsabile del servizio tributi, c'é una quota RUP nei confronti del Responsabile che ha affidato il servizio? E' sempre del 2%? Ma su che cosa si calcola, sull'incassato o sull'importo dell'affidamento del servizio?
Se la concessione è avvenuta nella vigenza del precedente Codice non è possibile riconoscere alcun incentivo, mentre con il nuovo e precisamente con l’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, a valere sugli stanziamenti previsti, per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti. Gli enti concedenti sono definiti secondo quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 36/2023 nelle definizioni ad esso allegate e all’art. 174 comma 2.
L’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento alle modalità applicative per il riconoscimento degli incentivi, statuisce che i criteri del relativo riparto “sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”.
La misura limite dell’incentivo è confermata nel 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base di gara.
Del 2% previsto, l’80% è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri di riparto e quelli di eventuale riduzione a fronte di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.
L’incentivo è corrisposto dal dirigente o dal responsabile di servizio in accordo con il RUP, a coloro che hanno svolto le funzioni tecniche. Il codice precisa che l’incentivo complessivo massimo annuo non può essere superiore al 100% dell’importo lordo annuo dello stesso dipendente.
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