Compenso incarico redazione progetto realizzazione opera pubblica

Quesiti
di De Carlo Eugenio
29 Agosto 2017

DOMANDA:

Si richiede un parere in merito a quanto decritto: l'A.C. deve dare un incarico ad un professionista esterno per redigere un progetto di un'opera pubblica ed il relativo compenso deve essere determinato sulla base di quanto prescritto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016; il progetto da redigere consiste nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva e nella progettazione esecutiva, ma il tutto raggruppato in un unico progetto, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che permette l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, per cui verrà redatta un'unica relazione progettuale, un unico computo metrico estimativo, un unico Capitolato Speciale d'Appalto, così come glie elaborati grafici redatti una sola volta e analogamente per tutto quanto comporrà il progetto; a parere dello scrivente ufficio si ritiene che i parametri da applicare, con applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia, debbano essere considerati una sola volta, cioè ad es. per la Relazione progettuale, nel software per il calcolo, si ritiene di considerare solo il parametro QbIII.01 (Relazione generale e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi), della Fase Prestazionale "Progettazione esecutiva", in quanto il professionista redigerà un'unica relazione e quindi si ritiene corretto che il calcolo economico sia fatto una sola volta, e così analogamente per tutto quant'altro compone il progetto; Il professionista afferma invece che, pur producendo degli elaborati progettuali una sola volta, ma inglobando in tali elaborati anche gli elementi previsti per i primi due livelli omessi, il calcolo della sua parcella debba essere fatto come se egli dovesse realmente produrre i tre progetti distintamente, prima quello di fattibilità tecnica ed economica, poi quello definitivo e successivamente quello esecutivo; tutto quanto esposto comporta inevitabilmente una grande diversità nel calcolo dell'onorario professionale, molto più basso quello calcolato dall'ufficio tecnico comunale e molto più alto quello richiesto dal professionista. Si richiede quindi un parere su quale debba essere la corretta applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia, se cioè se si debba considerare il progetto unitario che verrà redatto come un solo progetto e quindi con il relativo calcolo della parcella, oppure se tale progetto debba essere considerato come tre progetti distinti ma raggruppati, pur in presenza di documenti progettuali redatti un'unica volta e quindi con una parcella molto più alta.  

Richiesta di chiarimenti del 29 agosto 2017

Avrei bisogno di un ulteriore chiarimento, in quanto il mio problema è nella corretta applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

In tal senso vorrei esplicitare quanto segue:

Il Decreto prevede le tre fasi prestazionali progettuali, ossia la progettazione preliminare (ora progetto di fattibilità tecnica ed economica), la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva;

all’interno di ogni fase prestazionale sono descritte le singole prestazioni per l’incarico da svolgere nonché le singole categorie di opere;

per il calcolo della parcella a base di gara, all’intero di ogni singola fase prestazionale, vanno scelte le singole prestazioni che il professionista deve effettuare, quindi più prestazioni vengono richieste e maggiore è la base di gara.

Il mio dubbio interpretativo è sostanzialmente questo e lo esprimo con un esempio:

parliamo della relazione tecnica di un progetto, tale elaborato è presente in tutte tre le fasi prestazionali (QbI.01 nel progetto preliminare – QbII.01 nel progetto definitivo – QbIII.03 nel progetto esecutivo);

in un progetto di opera pubblica (un unico progetto che comprende i tre livelli progettuali citati) un professionista non procede a redigere tutte tre le relazioni, ma ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ne redige una sola, quella del progetto esecutivo, in quanto tale elaborato contiene anche gli elementi previsti per i primi due livelli omessi;

a parere dello scrivente, per la determinazione del compenso, va considerata soltanto la singola prestazione QbIII.01 della progettazione esecutiva;

a parere del professionista andrebbero invece considerate tutte tre le prestazioni, pur in presenza di un unico elaborato, quindi con un compenso ovviamente molto più elevato, ma in questo modo si pagherebbe il professionista come se avesse redatto tre relazioni e non una sola. 

Risposta

RISPOSTA:

L’art. 24 comma 8 del Codice dispone che Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al citato articolo e all’ 31, comma 8.

I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento.

Il DM 17 giugno 2016 è intervenuto in materia.

L’art.23 comma 4 del Codice consente l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Ciò premesso, posto che in materia di contratto d’opera professionale, in base al Codice civile, il contratto deve essere conforme a buona fede e correttezza ed il sinallagma deve tenere conto della reciproca corrispettività delle prestazioni, si ritiene giusto riconoscere e valutare la prestazione tenuto altresì conto del parametro della complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista. Infatti, l’art.2233 Cod. civ. che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Peraltro, come osservato dal TAR Lecce (sent. n. 875/2017) il D. Lgs. n. 50/2016 e, prima ancora, la direttiva 2014/24/UE, ha segnato una netta preferenza per l’applicazione di criteri di aggiudicazione che si fondino su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso ad ipotesi tassativamente individuate. Conseguentemente, il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo costituisce un principio immanente al sistema che consente l’applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti.

In sede di trattative dirette o, in caso di gara, mediante l’offerta proposta dai professionista, il prezzo determinato in base alla complessità dell’opera sarà specificato in base all’effettiva offerta del professionista o dell’aggiudicatario della procedura, ma comunque partendo dalla congruità del compenso previsto dalla stazione appaltante.

Risposta alla richiesta di chiarimenti

Quanto alle modalità per il calcolo dei compensi, il D.M. 17/06/2016 ricalca in toto quanto già disposto dal precedente D.M. 143/2013. In primo luogo è previsto che il corrispettivo da porre a base d’asta è dato dalla somma tra il compenso e le spese ed oneri accessori. Sono di seguito illustrate le modalità che il decreto prevede per il calcolo.

Il compenso complessivo (CP) è ottenuto tramite la formula: CP = ∑ (V × G × Q × P)

dove: V definisce il costo dell’opera per ciascuna delle singole categorie e sottocategorie (4) che la compongono (es. edilizia, impianti, ecc.), tra quelle elencate dalla tavola Z-1, individuato sulla base del preventivo di progetto o del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo, mentre per le opere esistenti tale costo corrisponde all’importo complessivo delle opere, sia esistenti che nuove, oggetto della prestazione;

G definisce la complessità della prestazione, per ciascuna categoria e destinazione funzionale, indicata dalla tavola Z-1;

Q definisce l’incidenza della singola specifica prestazione effettuata per ciascuna categoria di opera, individuato con riferimento alla tavola Z-2

P è un coefficiente moltiplicatore inversamente proporzionale al costo dell’opera, a sua volta calcolato tramite la formula:

P = 0,03 + 10/V0,4

L’art. 3, comma 5, del provvedimento dispone che per importi delle singole categorie componenti l’opera inferiori a 25.000 Euro, il parametro P non può superare il valore del medesimo parametro P corrispondente a tale importo.

In pratica - poiché come detto il provvedimento fonda il calcolo dell’importo della prestazione sulla suddivisione della stessa in categorie - i compensi emergono dall’applicazione all’importo di ciascuna categoria della prestazione, ed in base al relativo grado di complessità G indicato nella tavola Z-1, del coefficiente P e delle varie aliquote

Q per le prestazioni specialistiche effettivamente richieste di cui alla tavola Z-2, e dalla successiva sommatoria di tali importi riferiti a tutte le categorie.

Nel caso invece di opera appartenente ad una unica categoria, il compenso viene valutato applicando all’importo complessivo dell’opera il coefficiente P, in base al relativo grado di complessità G indicato nella tavola Z-1, e le aliquote Q corrispondenti alle prestazioni richieste di cui alla tavola Z-2.

Comunque, stante la novità della questione, in base alle linee guida nazionali ricevute, si ritiene che la soluzione preferibile sia quella di far richiedere un parere di congruità da parte del Consiglio dell'ordine professionale ai sensi della legge n. 1395/1923.  

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