RISPOSTA:
L’art. 24 comma 8 del Codice dispone che Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al citato articolo e all’ 31, comma 8.
I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento.
Il DM 17 giugno 2016 è intervenuto in materia.
L’art.23 comma 4 del Codice consente l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
Ciò premesso, posto che in materia di contratto d’opera professionale, in base al Codice civile, il contratto deve essere conforme a buona fede e correttezza ed il sinallagma deve tenere conto della reciproca corrispettività delle prestazioni, si ritiene giusto riconoscere e valutare la prestazione tenuto altresì conto del parametro della complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista. Infatti, l’art.2233 Cod. civ. che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Peraltro, come osservato dal TAR Lecce (sent. n. 875/2017) il D. Lgs. n. 50/2016 e, prima ancora, la direttiva 2014/24/UE, ha segnato una netta preferenza per l’applicazione di criteri di aggiudicazione che si fondino su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso ad ipotesi tassativamente individuate. Conseguentemente, il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo costituisce un principio immanente al sistema che consente l’applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti.
In sede di trattative dirette o, in caso di gara, mediante l’offerta proposta dai professionista, il prezzo determinato in base alla complessità dell’opera sarà specificato in base all’effettiva offerta del professionista o dell’aggiudicatario della procedura, ma comunque partendo dalla congruità del compenso previsto dalla stazione appaltante.
Risposta alla richiesta di chiarimenti
Quanto alle modalità per il calcolo dei compensi, il D.M. 17/06/2016 ricalca in toto quanto già disposto dal precedente D.M. 143/2013. In primo luogo è previsto che il corrispettivo da porre a base d’asta è dato dalla somma tra il compenso e le spese ed oneri accessori. Sono di seguito illustrate le modalità che il decreto prevede per il calcolo.
Il compenso complessivo (CP) è ottenuto tramite la formula: CP = ∑ (V × G × Q × P)
dove: V definisce il costo dell’opera per ciascuna delle singole categorie e sottocategorie (4) che la compongono (es. edilizia, impianti, ecc.), tra quelle elencate dalla tavola Z-1, individuato sulla base del preventivo di progetto o del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo, mentre per le opere esistenti tale costo corrisponde all’importo complessivo delle opere, sia esistenti che nuove, oggetto della prestazione;
G definisce la complessità della prestazione, per ciascuna categoria e destinazione funzionale, indicata dalla tavola Z-1;
Q definisce l’incidenza della singola specifica prestazione effettuata per ciascuna categoria di opera, individuato con riferimento alla tavola Z-2
P è un coefficiente moltiplicatore inversamente proporzionale al costo dell’opera, a sua volta calcolato tramite la formula:
P = 0,03 + 10/V0,4
L’art. 3, comma 5, del provvedimento dispone che per importi delle singole categorie componenti l’opera inferiori a 25.000 Euro, il parametro P non può superare il valore del medesimo parametro P corrispondente a tale importo.
In pratica - poiché come detto il provvedimento fonda il calcolo dell’importo della prestazione sulla suddivisione della stessa in categorie - i compensi emergono dall’applicazione all’importo di ciascuna categoria della prestazione, ed in base al relativo grado di complessità G indicato nella tavola Z-1, del coefficiente P e delle varie aliquote
Q per le prestazioni specialistiche effettivamente richieste di cui alla tavola Z-2, e dalla successiva sommatoria di tali importi riferiti a tutte le categorie.
Nel caso invece di opera appartenente ad una unica categoria, il compenso viene valutato applicando all’importo complessivo dell’opera il coefficiente P, in base al relativo grado di complessità G indicato nella tavola Z-1, e le aliquote Q corrispondenti alle prestazioni richieste di cui alla tavola Z-2.
Comunque, stante la novità della questione, in base alle linee guida nazionali ricevute, si ritiene che la soluzione preferibile sia quella di far richiedere un parere di congruità da parte del Consiglio dell'ordine professionale ai sensi della legge n. 1395/1923.