La disciplina di riferimento del regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali, attinente le richieste poste, è contemplata nel Capo IV del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L. ).
Preliminarmente, è utile menzionare la definizione di amministratori locali ai sensi dell’art. 77, comma 2, del suddetto Decreto: “Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle Comunità montane, i componenti degli argani delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonchè i componenti degli organi di decentramento.”
Ciò premesso, si risponde in ordine alle richieste pervenute:
- In riferimento alla quantificazione dei permessi di cui può fruire il consigliere comunale, l’art. 79 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) al comma 1 stabilisce che “I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonchè dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva”.
Nei successivi commi 5 e 6, poi, la norma in questione chiarisce che “5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. 6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.”
- In ordine alla quantificazione del compenso per la funzione svolta dal consigliere, va applicato il comma 2 dell’art. 82 TUEL, in base al quale “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.” Inoltre, in base al comma 7 dello stesso articolo, nel caso in cui l’amministratore percepisca una indennità di funzione, “non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, nè di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne”.
- Per quanto attiene, infine, alla spettanza dell’adempimento degli oneri restributivi, contributivi ed assicurativi, occorre distinguere tra due diverse fattispecie:
- le assenze dal lavoro sono disciplinate dall’art. 80 del TUEL, in base al quale “Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67”.
- Il periodo di aspettativa non retribuita, invece, è regolato dall’art.81 del TUEL, in base al quale “I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2 (ndr: tra cui rientrano certamente i consiglieri comunali), se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86”. Si evidenzia, in conclusione, che la disciplina del citato art.86 è riservata agli amministratori ivi elencati, tra cui non rientra il consigliere comunale di ente con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
22 novembre 2023 Ylenia Daniele
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