Cremazione di resti mortali richiesta dal comune: profili giuridici ed esenzione dell’imposta di bollo

Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali

Quesiti
di Capezzali Lorella
24 Novembre 2023

Il Comune deve effettuare delle cremazioni su resti mortali in seguito al mancato rinnovo delle concessioni dei loculi da parte dei familiari.

Si chiede se debba essere applicata l'imposta di bollo sull'autorizzazione alla cremazione trattandosi di un’iniziativa del comune.

Risposta

In riferimento ai casi di esenzione, l’art. 16 della Tabella Allegato “B” del Dpr. n. 642/72 prevede che sono esenti in modo assoluto gli “atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.

Il titolo di esenzione sopra indicato si ritiene applicabile alla fattispecie indicata nel quesito.

Per completezza di informazione comunque non si comprende come il Comune possa procedere d’ufficio alle cremazioni se non nel rispetto dell’art. 3 comma 1 lettera g) della L. 130/2001, che prevede comunque la partecipazione degli aventi titolo mediante assenso alla cremazione stessa, oltre al disposto dell’art. 1 comma 7-bis del decreto legge n. 392/2000 che, interpretando in modo autentico il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, dispone che “la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi”.

22 Novembre 2023        Lorella Capezzali

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3036, sintomo n. 3068

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